PARTE PRIMA IL QUADRO NORMATIVO
1. IN ATTESA DELL’ENTRATA IN VIGORE (CONGELATA PER UN ANNO) SUL PPT Il d.lgs. n. 150/2022, in vista dell’auspicata transizione digitale ed ecologica e realizzare gli obiettivi concordati con la Commissione UE e trascritti nel PNRR, ha previsto una apposita disciplina – artt. 110, 111, 111- bis e 111- ter c.p.p. – in cui tutti gli atti del processo penale dovranno : • nascere ed essere conservati in formato informatico (art. 110 c.p.p.), • sottoscritti digitalmente (art. 111 c.p.p.), • depositati telematicamente (art. 111-bis c.p.p.), • essere contenuti in apposito fascicolo informatico (art. 111- ter c.p.p.). Per ammorbidire il passaggio dal cartaceo al telematico, la stessa riforma Cartabia ha det- tato delle apposite disposizioni transitorie , ampliate dalla successiva l. n. 199/2022, at- tualmente in vigore, in attesa dei regolamenti ministeriali attuativi delle linee per la messa a fuoco del PPT. Cercando di descrivere normativamente la presente fase in itinere, occorre partire dall’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 – disposizioni transitorie in materia di PPT – in particolare dal com- ma 6- bis , la cui formulazione ricalca e riprende i contenuti dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 (poi convertito in l. 176/2020) che ci ha accompagnato nella fase di contrasto al Covid-19.
2. GLI ATTI CON DEPOSITO ESCLUSIVO AL PORTALE DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (PDP)
L’art. 87 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 di- cembre 2023, dovranno: 1. definirsi le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, assicurando la conformi- tà al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto (comma 1); 2. individuarsi gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate an-
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