« Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del com- ma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge » (art. 87, comma 6).
2.1. I “LACCI” INFORMATICI E I VULNUS ALLA DIFESA Certo, coniugare i passaggi informatici del deposito telematico con il rispetto del diritto di difesa non è sempre facile. Si pensi, ad esempio, al deposito della nomina di difensore di fiducia nel Portale del deposito atti penali (PDP), per inserire la quale il sistema richiede l’atto abilitante.
Ciò in quanto il DGSIA ha specificato ai fini del deposito mediante PDP del- le nomine, in fase pre 415-bis c.p.p. è necessario allegare l’atto abilitante, ovvero un atto dal quale risulti «la conoscenza del procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto sia parte offesa».
Se non viene allegato l’atto abilitante, la nomina non viene accettata ; pertanto è tan- quam non esset . Appare evidente il vulnus al diritto di difesa per l’indagato e la persona offesa, apparendo evidente la violazione dell’art. 96 c.p.p., norma che non richiede alcun onere (inutile peral- tro) aggiuntivo al deposito dell’atto di nomina stesso. Ormai gli avvocati si sono abituati ad inserire, quale atto abilitante, il certificato ex art. 335 c.p.p., previamente richiesto. Tuttavia, questo comporta per lo meno un ritardo nel de- posito della nomina che potrebbe avere delle conseguenze nel pieno dispiegamento delle garanzie difensive. Per evitare i quali, con un incredibile ritorno al passato, il difensore do- vrebbe tornare alla vecchia e desueta trasmissione della nomina con raccomandata (pre- vista ancora nel comma 2 dell’art. 96 c.p.p.). Viene inoltre da chiedersi cosa succede se viene sollevata eccezione di nullità legata proprio alla mancata accettazione della nomina depositata digitalmente per mancanza dell’atto abilitante, sul quale non si registrano pronunce. Insomma, il processo penale telematico è un supporto allo svolgimento dell’attività giuri- sdizionale da parte del difensore e non possono “passare sotto le forche Caudine” qualora vi siano degli errori o, peggio, degli ostacoli o appesantimenti informatici
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