Dossier un anno di riformaCartabia

4. IL DOPPIO BINARIO (CARTACEO E PDP) PREVISTO DAL D.M. 18 LUGLIO 2023 L’effetto dirompente di tale novelle nelle vite professionali degli avvocati e delle cancel- lerie, ha portato il Ministro Nordio, a seguito delle sollecitazioni dell’Unione delle Camere penali italiane, ad intervenire con un d.m. correttivo del 18 luglio 2023 , ad integrazione al precedente decreto 4 luglio 2023, recante « Portale deposito atti penali », Avvio alla fase di sperimentazione, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale n. 166, col quale, « ritenu- ta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funziona- lità del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate modalità non telematiche di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» , ha differito l’uso esclusivo del portale telematico per gli atti della difesa.

Più precisamente, l’articolo 1 del neo decreto ministeriale, nel delinearne il perimetro di efficacia del DM del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori del folto elenco dei 103 atti ivi indi- cati avviene esclusivamente mediante il PDP, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 .

Sino alla scadenza di tale termine, negli uffici indicati dal d.m. del 4 luglio 2023 è possibile (e non può obbligatorio), il deposito da parte dei difensori di tali atti mediante il PDP con le modalità indicate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia (DGSIA); modalità da ultimo aggiornate l’11 luglio 2023. Rimane il dubbio se alcune categorie di atti , non espressamente previsti nell’elenco, il deposito possa eseguito con il PDP oppure no. Si pensi all’appello avverso le sentenze del Tribunale per i minorenni o della Corte di Assise di appello: deposito tramite portale o PEC? Tra gli atti è compreso il ricorso per cassazione, pur in presenza dell’infelice formulazione (il n. 94 dell’elenco si riferisce al “ricorso per cassazione dell’imputato” ma non potendo- lo presentare personalmente, si deve intendere come ricorso per cassazione del difensore dell’imputato). Stesso discorso per le misure cautelari reali : dovrebbero essere comprese tutte, anche se nell’elenco dei 103 si fa riferimento al solo sequestro preventivo. Mancano, invece, nell’elenco i motivi aggiunti (i quali dovranno essere depositati via car- taceo o PEC).

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