Dossier un anno di riformaCartabia

6. IL PROBLEMA DEL DEPOSITO DELLA DENUNCIA E QUERELA DEL DIFENSORE DELEGATO L’art. 87, comma 6- bis , d.lgs. n. 150/2022 prevede che tra gli atti che vanno depositati ob- bligatoriamente al portale vi sono la denuncia di cui all’art. 333 c.p.p., la querela di cui all’art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale . Ci si riferisce pertanto alla procura speciale ex art. 122 c.p.p. e dovrà con- tenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la de- terminazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Quindi, è alla denuncia o querela come atto redatto dal difensore che dovrà effettuarsi il deposito telematico tramite il PDP (cfr. artt. 333, comma 2, 337, comma 1, c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p.). Se, invece, il difensore è solo delegato al deposito il deposito della stessa, almeno fino al d.m. del 4 luglio 2023, poteva essere presentata solo in for- mato cartaceo e non col deposito al portale. Dopo il decreto Nordio – che elenca la denuncia e la querela tra i 103, senza distinzione tra atto proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore e tra procuratore speciale o incaricato al deposito – anche se il difensore è solo (nominato) e delegato al deposito, l’atto può essere depositato alternativamente in formato cartaceo o al PDP. Resta salvo il deposito personale della persona offesa in Procura o alle stazioni di polizia giudiziaria. Per le querele presentate prima del 4 luglio 2023 col Portale in cui il difensore era dele- gato al deposito rischiano di essere tanquam non esset , porgendo il fianco ad eccezioni in tal senso dai difensori degli indagati/imputati. 7. DEPOSITO VIA PEC NON PIÙ CONSENTITO PER I 103 Quello che viviamo è un periodo di sperimentazione in cui conviveranno i due canali di deposito ma dove si auspica un corposo utilizzo di quello del PDP in vista dell’eliminazione del cartaceo, dapprima rinviata nel 2024 e, adesso slittata di un altro anno, al 2025.

Stando alla lettera dell’articolo 87- bis d.lgs. n. 150/2022 per gli stessi atti elencati dal DM del 4 luglio 2023 non dovrebbe essere più consentito il deposito tramite PEC . Recita, infatti, la norma che « sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque

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