denominati diversi da quelli previsti nell’art. 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo , è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettroni- ca certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 ».
La disposizione va letta in correlazione con il citato comma 6- quinquies dell’art. 87, il qua- le sancisce espressamente che « per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge ». È vero che tale possibilità è stata prevista, oltre che da alcune circolari di Presidenti di Tri- bunali e Corte di Appello, da una Nota del 25 luglio 2023 , indirizzata ai Presidenti e ai Pro- curatori generali delle Corti di appello, il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni.
Tale Nota, pur prevedendo la possibilità di depositare i 103 atti con PEC fino al 31 dicembre 2023, non può certamente derogare ad una norma di legge e, in particolare, al cristallino e tracciato quadro per il quale dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 . Ricapitolando, in tale cornice: • l’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 sancisce il deposito obbligatorio nel PDP di alcuni atti post 415- bis c.p.p., della richiesta di archiviazio- ne, della querela, nomina difensore, nomina rinuncia al mandato; • il successivo comma 3 prevede che «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis ». Ed il decreto Nordio del 4 luglio 2023 ha indicato altri 103 atti processuali per il quale si è disposto l’esclusivo deposito col portale; • anche se con d.m. del 18 luglio 2023 si è prevista la possibilità in via sperimentale di mantenere il doppio canale di deposito, questi riguar- da solo il cartaceo e il deposito tramite il portale, con definitivo abban- dono della PEC in quanto, ai sensi del successivo comma 6-quinquies dell’art. 87, « Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge ». Avendo il d.m. 4 luglio 2023 individuato altri atti per cui è previsto il deposito telematico (i cd. 103), dal 20 luglio 2023 (ossia trascorso il quindicesimo giorno suc- cessivo al d.m. 4 luglio 2023), l’invio via PEC non è più ammesso ed è inefficace (in termini contrari, sembra esprimersi Cass. pen., Sez. 4, n. 43976/2023 , anche se, nel caso di specie, il ricorso per cassazione ven- ne proposto nel gennaio 2023, pertanto prima del decreto del Ministro
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