della giustizia che ha individuato gli ulteriori atti per i quali è consenti- to il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022). non può certamente una Nota ministeriale (quella del 25 luglio 2023, che mantiene in vita il deposito via PEC) derogare ad una norma di legge . L’interpretazione autentica della norma di legge spetta al legi- slatore e non sicuramente al potere esecutivo. Ancora una volta, è dietro l’angolo il rischio di pericolose inammissibi- lità : si pensi alle impugnazioni depositate via PEC, talvolta anche su stessa indicazione delle cancellerie non ancora pronte con il PDP.
Il deposito via PEC rimane, invece, per tutto ciò che non è compreso nell’art. 87, comma 6-bis e nell’elenco dei 103 del d.m. del 4 luglio 2023.
8. DOVUTI I DIRITTI DI COPIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE PER VIA TELEMATICA? È rimasto insoluto il dubbio se l’art. 164 disp. att. c.p.p. – soprattutto del comma 3, a norma del quale se non sono depositate le copie dell’atto di impugnazione, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione – si continui ad applicare , nonostante l’abrogazione espressa da parte dell’art. 98 del d.lgs. n. 150/2022. Molti avvocati, dopo aver proceduto con il deposito via PEC dell’appello, si sono visti reca- pitare, a loro volta, una PEC dalla cancelleria del giudice a quo che ha ricevuto l’atto, invi- tandoli ad inviare copia della ricevuta di pagamento effettuato tramite PST per diritti di copia per gli appelli da stampare ai sensi dell’art. 164 delle disposizioni attuative , rimasto vigente (a loro dire) fino all’emanazione dei regolamenti previsti dal decreto Cartabia. Altri uffici, invece, hanno invitato, sempre via PEC, gli avvocati, in alternativa al pagamento dei diritti di copia, a depositare le copie cartacee presso lo stesso ufficio impugnazioni. Per risolvere la quaestio , l’Ufficio Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia ha di- ramato il 16 marzo 2023 una circolare avente ad oggetto il seguente Quesito Filo Diretto del Dirigente del Tribunale ordinario di Bari : all'esito della conversione del d.l. n. 162/2022, da un lato risulta l'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p. per via dell'art. 98, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022; dall'altro risulta invece che la stessa norma sia stata resa ultrattiva a causa della norma transitoria ex art. 87, comma 6, d.lgs. cit. a norma della quale « sino al quindice- simo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 164 ».
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