Ebbene, proprio tale ultrattività rende necessari i chiarimenti oggetto della presente cir- colare, interrogandosi se l'art. 164 cit. abbia valenza limitata al solo caso della presenta- zione dell'impugnazione tramite deposito degli atti in forma analogica oppure riguardi anche l'invio telematico dell'impugnazione . Al fine di scongiurare danni all’erario per l’inosservanza della disposizione sopra citata, ove cogente, l’Ufficio chiede di chiarire: • se sia obbligatorio, anche in caso di invio dell’impugnazione tramite PEC, il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione; • in caso di risposta affermativa se, in difetto di deposito delle copie , da parte del difensore, si debba richiedere « il pagamento dei diritti di copia e in caso di mancata corresponsione procedere al recupero coattivo .» Si risponde al primo quesito in senso affermativo , ritenendo che l’art. 164 disp. att. c.p.p. resti applicabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l’atto d’impugnazione sia stato trasmesso tramite PEC, così come consentito dal successivo art. 87- bis . Consequentur , vi è la necessità, di dare risposta positiva anche al secondo quesito. Ed in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l’ufficio applicherà la disposi- zione di cui all’art. 272 d.p.r. n. 115/2002, a norma del quale il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'art. 164 è triplicato (comma 1). Inoltre, se il diritto di copia non è pagato spon- taneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'im- pugnante e del difensore (comma 2). In merito alle modalità di recupero dei diritti di copia non versati, l’Ufficio giudiziario ben potrà utilizzare lo strumento dell’ ingiunzione c.d. fiscale per recuperare l’importo non per- cepito a titolo di diritto di copia, in caso d’inottemperanza del debitore all’invito formale.
Tale lettura del quadro normativo non convince . La circostanza legata al rinvio del deposito telematico dell’impugnazione, ora corretto dalla l. n. 199/2022 estendendo, in via transitoria, fino all’emanazione dei rego- lamenti del ministero della giustizia, il deposito via PEC (ora affiancato o, nella lettura che si privilegia, sostituito dal deposito tramite il portale) anche degli atti di gravame, non fa in ogni caso venir meno la natura di impugnazione telematica ( a fortiori col deposito nel portale), per la quale – restando nella logica e nello spirito della riforma Cartabia – non sareb- bero dovuti i diritti di copia.
Il correttivo apportato, successivamente all’art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022, doveva
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