Dossier un anno di riformaCartabia

portare a interpretare il complesso impianto normativo – dove si innestano la proroga di istituti vissuti durante l’esperienza pandemica e adesso prorogati (impugnazione via PEC), l’attesa dei regolamenti attuativi per la disciplina del deposito telematico dell’impugna- zione – nel senso che l’ultrattività dell’art. 164 disp. att. c.p.p. (sino al quindicesimo giorno dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022) sui diritti di copia dovesse avere valenza limitata al solo caso di presentazione dell’impugnazione mediante deposito degli atti in forma analogica, e non riguardare riguardi anche l’invio telematico dell’impugnazione . L’ error iuris consiste nell’essere rimasti rebus sic stanti- bus al momento della formulazione originaria dell’art. 87, comma 6, senza aver conside- rato lo ius novum dell’ impugnazione via PEC . In definitiva, quest’ultima diventa una sorta di impugnazione fuori sede , allontanandosi dal traghettamento verso la definitiva e (in attesa di compiuta definizione normativa) definita impugnazione telematica. La transizione digitale costa, è vero. Ma non può essere pagata con le tasche degli avvocati (rectius, dei cittadini) ma con i fondi del Netx Generation EU , a cui la Riforma Cartabia sulla giustizia (civile e penale) si ispira ed è diretta. 9. IL MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Tra le disposizioni transitorie, il comma 6- quater dell’art. 87 della riforma Cartabia è dedi- cato a disciplinare le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici, prevedendo che tale malfunzionamento, di volta in volta “accertato” dal Direttore generale della DGSIA e segnalato sul PDP del Ministero costituisce sostanzialmente un caso di forza maggiore , con la conseguenza che il termine di scadenza per il deposito è prorogato fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale . In tale ipotesi, viene previsto che l’autorità giudiziaria “può” autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

In realtà, secondo le linee guide diramate da alcune Procure in apposite circolari , secondo una lettura ragionevole e attenta alle esigenze delle parti, il malfunzionamento deve essere considerato ex se , oltre che causa di forza maggiore che proroga il termine di scadenza per il deposito fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale, anche cau- sa di legittimazione del deposito cartaceo . Detto altrimenti: se il sistema ufficialmente non funziona (e lo certifica la stessa DGSIA) deve essere automaticamente consentito il deposito ordinario, senza se e senza ma. Tale lettura è quella più coerente con il massimo rispetto delle esigenze della difesa, a fronte di disservizi certificati.

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