Dossier un anno di riformaCartabia

• Si pone però il problema del malfunzionamento episodico del sistema, non “attestato” dal DGSIA, che impedisca, nello specifico Ufficio , l’u- tilizzo del PDP. È rispetto a tale situazione – per la quale non opera la atti – che si fa apprezzare la previsione del comma 6-quater secondo cui singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. Anche in tale situazione – come ritengono le circolari di alcune Procure – deve privilegiarsi la soluzione, attenta ai diritti della difesa, di consen- tire , con la verifica e il riscontro del disservizio, il deposito con l’inoltro degli atti alla PEC della segreteria del PM. Tale soluzione sembra più corretta vuoi perché il disservizio non certificato dalla DGSIA non prevede espressamente la proroga di diritto del termine per il deposito, vuoi anche perché anche a voler ammettere di fatto tale proroga, ciò non sempre sarebbe in grado di soddisfare appieno le esigenze difensive. Invero, mentre vi sono degli atti, che non dà luogo ad un problema di termine, di decadenza o no, per il deposito (ad esempio, il deposito delle memorie ex art. 415- bis c.p.p. allorquando risulti il cattivo funzionamento l’ultimo giorno utile per il tempestivo deposito), vi sono atti che è doveroso fare pervenire al più presto al PM onerato delle indagini proprio per garan- tire al meglio le ragioni della difesa (basti pensare all’atto di nomina del difensore ). Tale lettura ci sia augura possa trovare cristallizzazione anche quanto il PPT andrà a regi- me . La novella specifica che il PM, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine solo «quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore , nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto» con le modalità non telematiche. Viene ri- chiamata la disciplina sulla restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) ma che costringerà le parti a muoversi negli angusti spazi operativi del caso fortuito o della forza maggiore. Bisogna chiarire che il PPT non è semplice modifica tecnica degli uffici giudiziari (relativa solo al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ai sensi dell’art. 110 Cost.), ma è attività giurisdizionale sia pure di supporto – incidendo invece sulle modalità della giu- risdizione e quindi sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura e anche sull’ef- fettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Dunque, le relative scelte non sono neutre in termini di politica giudiziaria e di ricaduta per magistrati e avvocati. La rilevanza per il PPT della rete infrastrutturale è tale che, i malfunzionamenti , impedendo la prosecuzione del procedimento, avrebbero dovuto portare alla proroga dei termini procedimentali , oltre che dover costituire causa di sospensione del decorso del termine della prescrizione e di improcedibilità, integrando le relative discipline codicistiche. Solo così si sarebbe naviga- to verso un giusto processo penale telematico .

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