Dossier un anno di riformaCartabia

mente sottoscritto con firma digitale . Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto direttoriale che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. La soluzione adottata risulta avvalorata dallo ius novum della Riforma Cartabia. I giu- dici di legittimità trovano conferma della soluzione adottata nelle nuove norme del d.l- gs. n. 150/2022 sull’obbligatorietà dell’impugnazione telematica (anche se il nuovo art. 582 c.p.p. entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del rego- lamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), laddove si fa espresso rinvio al neo art. 111- bis c.p.p.. Tale norma, ancora non entrata in vigore, nel disciplinare il depo- sito telematico delle impugnazioni, a sua volta richiama la disciplina regolamentare da at- tuare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Nessuna sanzione processuale, anche qui, per le modalità di formazione del testo dell’atto da trasmettere.

Si consiglia, in ogni caso, prudenzialmente, di non considerare come “oro colato” questa ultima giurisprudenza che non colpisce con l’inammissi- bilità l’atto che presenta delle irregolarità informatiche, prima di trovarsi spalancate le porte dell’inammissibilità seguendo pedissequamente i pas- saggi attualmente indicati dal decreto del DGSIA.

2. APPELLO INAMMISSIBILE SE PER IL SOFTWARE DELLA CANCELLERIA MANCA LA FIRMA DIGITALE NELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE Cosa succede se la sottoscrizione digitale si assume dal difensore essere stata apposta ma la cancelleria non riesce a leggerla e ritiene dai suoi software che non sia presente? Cass. pen., Sez. 6, n. 34099/2023 , ha ritenuto che qualora il rapporto di ve- rifica effettuato dalla cancelleria accerti che l'impugnazione della sentenza non era sottoscritta digitalmente, il gravame va dichiarato inammissibi- le , a nulla rilevando la mera prospettazione di un errore del sistema infor- matico della cancelleria, il quale, implicando un accertamento di fatto che presuppone una verifica (ora per allora) sulla validità legale della firma digitale, non può restare “in proprio” ma va sostenuta con adeguate al- legazioni di consistenza tale da rendere evidente l'errore in cui sarebbe in- corso il Tribunale.

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