Per la difesa, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, l'impugnazione ri- sulterebbe regolarmente firmata digitalmente su file "PDF nativo" conformemente alle prescrizioni della normativa in vigore richiamata. Il difensore ha, infatti, prov- veduto a verificare attraverso la "InfoCert Tinexta Group Dike GoSign", applicazione riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) tra i software in grado di elabo- rare file firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro nazionale per l'infor- matica della Pubblica amministrazione ("CNIPA") del 21 maggio 2009, n. 45 che ha rilevato la validità e l'integrità della firma. Unica anomalia riscontrata dal sistema è costituita dall'emersione della doppia firma digitale (dal medesimo avvocato) con- tenuta nell'atto. Le questioni, tra loro intimamente connesse, risultano essere le seguenti: 1. qualora la cancelleria del giudice a quo attesti la mancanza di firma digi- tale nell’atto di impugnazione, l’appello è inammissibile? 2. Può il difensore, per salvare il gravame dalla massima sanzione proces- suale, confutare il risultato delle verifiche della cancelleria? Ad entrambi i quesiti la Suprema Corte risponde positivamente (sia pure, in termini di obiter dictum , per la seconda quaestio ). I giudici di legittimità specificano, con riguardo al secondo quesito, che le verifiche sulla validità e l'integrità della firma digitale condotte dall’imputato non devono re- stare nel fascicolo del difensore ma vanno allegate in quello processuale . Altrimenti, come avvenuto nel caso sottoposto alla loro attenzione, la verifica effettuata dal ricor- rente "in proprio" – certamente sulla base di atti di cui ha e mantiene la disponibilità non necessariamente corrispondenti a quelli che, a mezzo mail risultano trasmessi, ri- cevuti ed accettati dalla cancelleria del tribunale – non risulta sufficiente a confutare l'attestazione della cancelleria che non ha rilevato l'invalidità o l'irregolarità della fir- ma digitale (ipotesi per la quale invece non scatta l’inammissibilità del gravame), ma la sua assenza. Chiaro il dictum della Corte di Cassazione: «A fronte del citato accertamento, la que- stione sottoposta dal ricorrente (che ne contesta l'esito, prospettando un errore del sistema informatico della cancelleria) implica un accertamento di fatto che presuppone una verifica (ora per allora) sulla validità legale della firma digitale, che avrebbe dovuto essere sostenuta con adeguate allegazioni di consistenza tale da rendere evidente l'er- rore in cui sarebbe incorso il Tribunale».
141
Made with FlippingBook Online newsletter maker