La decisione in commento traccia un limite invalicabile al principio di conservazione e validità dell’impugnazione: la firma digitale, anche se contenga irregolarità, deve essere comunque presente. La totale assenza di sottoscrizione, invece, viene colpita con la scure dell’inammissibilità del gravame. La sentenza ritiene, all’uopo, non sovrapponibile il condiviso principio di diritto espresso dalla stessa Corte Suprema, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautela- re la mera irregolarità della sottoscrizione digitale che si era realizzata con il mancato valido riconoscimento da parte del sistema di verifica dell'uffi- cio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile" (Cass. pen., Sez. 5, n. 22992/2022). Né può invocarsi il principio del favor impugnationis sulla base di argo- mentazioni di natura sostanziale (quali la firma riprodotta sul cartaceo e la sua certa provenienza dall'autore), la cui portata non può certo spingersi sino al punto di sterilizzare le tassative disposizioni che censurano con l'inammissibilità il mancato rispetto della disciplina in ordine alla neces- saria presenza della firma digitale che regola la trasmissione delle impu- gnazioni i cui requisiti di forma sovraintendono alla tutela della certezza della provenienza dell'atto dal suo autore non diversamente declinabile.
La parte impugnante dovrà, in definitiva, fornire la prova “telematica” circa la presenza della firma digitale nell’atto anche qualora, come si eccepisce (ma non documenta) nel caso in esame, vi siano, per errore, apposte più firme digitali o altre irregolarità nella sot- toscrizione. 3. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE NON SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE: AMMISSIBILE? Una pronuncia che sembra distonica rispetto ai principi appena affermati in argomento (come tale da prendere “con le pinze”) è quella emessa da Cass. pen., Sez. 5, n. 700/2023 , che ha considerata valida la richiesta di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC, allegan- do un file word invece che un pdf. Per i giudici di legittimità, in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immodificabilità del conte- nuto della richiesta (esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettro- nica), la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata.
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