Viene così cassata la decisione che aveva erroneamente ritenuto irrituale la richiesta di trattazione orale, poiché trasmessa a mezzo PEC, allegando un file word, laddove avrebbe dovuto essere trasmesso un file pdf, secondo quanto previsto dall'art. 23-bis, commi 2 e 4 e dall’art. 24 d.l. n. 137/2020). In questo caso sembra essersi eccessivamente dilatato il principio di conservazione atto processuale e, tenendo conto dell’assenza di firma digita- le, come visto, anche alla luce della disciplina transitoria della Riforma Cartabia, la richie- sta era (e sarà) destinata ad essere colpita da inammissibilità. Sempre in argomento, si ricorda che la rinuncia di trattazione orale priva di effetti nei con- fronti degli altri soggetti del processo. Ad ogni modo, si ricorda che la rinunzia alla trattazione orale è priva di ef- fetti , posto che, una volta richiesta ed accolta la relativa istanza, poiché una siffatta opzione opera nei confronti di tutti i soggetti del processo, l'even- tuale rinunzia ad essa, per essere valida, dovrebbe promanare non dal solo soggetto richiedente, come nella fattispecie, ma da tutte le parti convolte dal giudizio ( Cass. pen., Sez. 3, n. 26787/2023 ). En passant , giova ricordare che in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, c.p.p., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il " dies ad quem " è da indi- viduarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di ap- pello di intempestività della richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, proposta dal difensore il primo giorno feriale successivo a quello festivo in cui veniva a cadere il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza ( Cass. pen., Sez. 4, n. 944/2023 ). 3.1. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE RICHIESTA CON L’ATTO DI IMPUGNAZIONE: AMMISSIBILE? Controversa la questione se la richiesta di trattazione orale venga avanzata solo nell’atto di appello, depositato (in forma cartacea o telematica) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento di primo grado. Un primo pronunciamento – Cass. pen., Sez. 6, n. 12986/2023 – ha rispo- sto affermativamente ritenendo che la disposizione attualmente in vigo- re (l’art. 23- bis , comma 4, D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, prorogata per tutte le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno
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