successivo al 31 dicembre 2023) si limita a disporre che la richiesta di trat- tazione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quin- dici giorni liberi prima dell’udienza: « Nessun intento ostruzionistico o di- latarlo può ascriversi, d'altronde e infine, alla formulazione della concreta istanza, chiara e collocata in una posizione di evidenza anche visiva, per- ché distanziata dai motivi , in calce al testo dell'impugnazione». Di conseguenza, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio – al difen- sore viene impedito, in definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza; né, d'altra parte, egli aveva depositato conclusioni scritte entro i termini previsti (5 giorni antecedenti all'udienza camerale), ritenendo di dover attendere comunicazione della fissazione dell'u- dienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta – deducibile entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione. Viene richiamata Cass. pen., Sez. 5, n. 44646/2021 (anche se in quest’ultimo caso l’istanza di trattazione orale era stata rituale nel rispetto della trasmissione alla corretta PEC trasmessa alla can- celleria della Corte di Appello), per la quale «non può comunque ritenersi sussistente alcun onere di presenza in capo al difensore, a prescindere dalla necessità o meno di una comu- nicazione di attivazione della procedura di trattazione orale, da parte della cancelleria del giudice, a seguito della sua istanza». Di diverso avviso la più recente Cass. pen., Sez. 5, n. 43782/2023 , per la quale il dettato normativo – l’art. 23- bis , comma 4, recita testualmente «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal PM o da di- fensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'u- dienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'u- dienza» – impone un requisito di ammissibilità, nel senso che la richiesta presentata con modalità diverse (e quindi anche con l’atto di appello) da quelle espressamente previste precluda il suo accoglimento . La richiesta di trattazione orale va presentata alla cancelleria della Corte di appello e la trasmissione deve avvenire attraverso i canali di comunicazione norma- tivamente previsti per via telematica , di cui all’art. 24 del medesimo d.l.
Tale ultima disposizione propone l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti di deposito degli atti giudiziari, compresi gli atti di impugnazione,
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