Dossier un anno di riformaCartabia

qualsiasi essi siano, perseguendo la finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti, muovendosi al contempo nell'ottica della "dematerializzazione" del sistema di deposito , prospettiva che a ben vedere va oltre le contingenze sanitarie in- serendosi nel complessivo disegno della digitalizzazione degli atti che da tempo è nella mente del legislatore e ha trovato ulteriore sbocco nella riforma Cartabia di cui al d.lgs.n. 150 n. 150/2022 che ha oramai istituzionalizzato l'udienza cartolare e il deposito telema- tico degli atti e delle stesse impugnazioni, prevedendo tra l'altro a proposito dell'istanza di trattazione orale che essa deve essere presentata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione dell'imputato appellante o dell'avviso della data di udienza fissata per il giudizio di appello in appello (si rinvia, supra , capitolo 2, n. 7.3).

Ritenere che (conclude Cass. pen. n. 43782/2023) l'istanza in argomento possa essere contenuta - anche - nell'atto di appello si risolve quindi in una forzatura della previsione normativa che fa espresso riferimento ad una istanza ad hoc dotata di una propria fisionomia anche con riguardo alle sue modalità di inoltro e al suo destinatario e finisce con lo snatu- rare la sequenza procedimentale che discende dalla impostazione che il legislatore ha inteso dare al particolare sistema introdotto, ancorando tra l'altro la stessa tempestività della sua presentazione alla data già fissata per l'udienza da celebrare con ordinario contraddittorio cartolare, e so- prattutto va a sminuire la ratio ad essa sottesa.

Quest’ultima presa di posizione ritiene non bastevole il requisito della tempestività, qua- lora l’istanza sia irrituale. Pertanto, anche se non è prevista alcuna specifica sanzione di inammissibilità si consiglia, al solito, di rispettare i canali di trasmissione telematica per non vedersi aperte le porte dell’inammissibilità 4. LA PREZIOSA GIURISPRUDENZA SULLE NOTIFICHE E I DEPOSITI A MEZZO PEC Occorre premettere che, seppur a seguito del d.m. Giustizia 4 luglio 2023, si dubita della possibilità che oggi sia ancora ammesso il deposito via PEC dei 103 atti ivi indicati, e che comunque tale canale verrà abbandonato con la messa a regime, sia pure slittata nel 2025, del processo penale telematico, l’importanza della folta giurisprudenza sul punto risulta di estrema importanza se proiettata nel futuro , in vista dell’entrata in vigore (posticipata dal d.lgs. n. 150/2022) delle norme sul processo penale telematico: 1) in relazione alle im- pugnazioni ancora pendenti e proposte via PEC; 2) tenuto conto della simile casistica che si inizia a proporre per il deposito tramite il portale degli atti telematici.

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