In argomento, si segnalano: • Cass. pen., Sez. 3, n. 32118/2023 e 32467/2023 , per le quali l’impugnazione che non viene trasmessa all’indirizzo PEC abilitato (descritto nel decreto del Direttore del DG- SIA del 9 novembre 2020) è inammissibile; • Cass. pen., Sez. 4, n. 44368/2023 , specifica che non rileva qualora l’indirizzo PEC erra- to sia stato reperito dall’avvocato sul sito web del Giudice destinatario dell’atto (nella specie istanza di ammissione al patrocinio dello Stato al Magistrato di sorveglianza): «la disciplina in materia è tassativa , per cui il predetto provvedimento del 9 novem- bre 2020 doveva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si sarebbe dovuto affidare alle indicazioni non ufficiali contenuta nella pagina web suindicata». Si aggiunge che «la lettura sostanzialista e conservativa del mezzo di impugnazione prospettata dalla difesa concerne altri aspetti formali, quali, ad esem- pio, l'invio dell'atto da una PEC non intestata al difensore o la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati, in assenza di dubbio sulla provenienza dell'atto, ipotesi comunque opportunamente espunte dalla norma vigente dall'elenco delle cause di inammissibilità». • Cass. pen. Sez. 5, n. 37450/2023 , « In tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo PEC dell'Ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e au- tomatizzati del Ministero della giustizia , contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, conv. in l. 176/2020, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e) del cit. d.l. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di desti- nazione non ricompresi neppure nell'allegato del provvedimento direttoriale » (nello stesso, Cass. pen., Sez. 4, n. 47192/2022). È stata così ritenuta valida di riesame se la PEC è inviata ad uno degli indirizzi attribuiti dall’ufficio competente dal provvedimento del DGSIA. • Cass. pen., Sez. 2, n. 38652/2023 : la notificazione al difensore tramite PEC deve consi- derarsi regolarmente perfezionata mediante il deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario . Nella fattispecie concreta, invero, la Suprema Corte ha accolto il ricorso perché dalla lettura dell’avviso in atti – che segnala un “errore 5.0.1
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