prema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello cautelare ricevuto dalla cancelleria l'ultimo giorno utile per il deposito, seppur in orario di chiusura al pubblico. Viene così superato il precedente orientamento formatosi in occasione della normativa pandemica (espres- so da Cass. pen., Sez. 6, n. 8599/2022) che considerava tardivo il deposito effettuato dopo l’orario di chiusura della cancelleria. • Cass. pen., Sez. Fer., n. 45316/2023 , ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassa- zione presentato con firma digitale con certificato scaduto o non ancora valido . Nel caso di specie, la firma digitale apposta del difensore, del tipo PADES, risultava scaduta in data anteriore alla presentazione del ricorso , con conseguente richiesta da parte del Sostituto Procuratore generale di dichiararne l'inammissibilità.
5. OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI INVIATE VIA PEC: NULLITÀ O IRREGOLARITÀ?
Come ribadito da Cass. pen., Sez. 2, n. 37136/2023 , in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 integra un'i- potesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo vol- to a sostenere le ragioni del gravame , perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Invece, l’omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, laddove si tratti di conclusioni meramente "apparenti". Negli stessi termini, in precedenza, Cass. pen., Sez. 6, n. 19433/2023, secondo la quale non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui l'avvocato si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione. 6. AMMESSO IL DEPOSITO VIA PEC PER I C.D. 103 DOPO IL D.M. 4 LUGLIO 2023? Come detto supra (parte prima, n. 7), dal 20 luglio 2023 (ossia trascorso il quindicesimo giorno successivo al d.m. 4 luglio 2023), l’invio via PEC non dovrebbe essere ammesso ed è inefficace. Di diverso avviso sembra porsi la recente pronuncia di Cass. pen., Sez. 4, n. 43976/2023 ,
148
Made with FlippingBook Online newsletter maker