che ha ritenuto validamente depositato il ricorso per cassazione via PEC. Anche se risulta corretta nel caso deciso la soluzione adottata – essendo stato presentato il ricorso per cas- sazione nel gennaio del 2023 – la pronuncia della Suprema Corte sembra, tuttavia, estra- polare un principio di diritto per il quale ritiene ancora ammissibile il deposito via PEC del gravame. Tuttavia, occorre tener conto che, essendo intervenuto (per i quali è previsto il deposito solo tramite il portale dei servizi telematici, reso alternativo a quello cartaceo – ma non alla PEC – dal successivo d.m. del 18 luglio 2023), alla luce del comma 6-quinquies dell’art. 87, « per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge ». 7. FIRMA DIGITALE: LA COCCARDA È SOLO UN ABBELLIMENTO GRAFICO Condivisibili, i rilievi della stessa pronuncia Cass. pen., Sez. 4 n. 43976/2023 nel caso in cui l’allegato atto di impugnazione, firmato digitalmente, non reca alcuna sottoscrizione grafica. Rileva, all’uopo, il Collegio che ciò non voglia (ovviamente) dire che l’atto non sia sottoscritto digitalmente qualora venga apposta tramite l’utilizzo di alcuni applicativi software , idoneo a realizzare un atto pienamente valido (c.d. Pades per i documenti PDF o Cades per i file con estensione .p7m). Questi ultimi file con firma Cades non avranno segni grafici di firma, ma i software per la redazione di tali atti contengono l’opzione facoltativa di apporre il proprio nome o c.d. coccardina , con la possibilità di selezionare l’area in cui farla comparire. Tale coccarda, stampata sugli atti telematici, non ha però alcun valore, se non meramente indicativo e di abbellimento grafico dell’atto. Nel caso in esame alla PEC è stato allegato il ricorso per cassazione sia con estensione .pdf che .p7m e, come detto, per quest’ultimo, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti in quanto tale estensione è essa stessa probante dell’avvenuta firma digitale dell’atto. 8. INPUT CONCLUSIVI In attesa della messa a regime del processo penale telematico, si constata che, pur nella comprensibile fase di rodaggio e di assestamento di un passaggio epocale, si continua a navigare a vista .
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