Dossier un anno di riformaCartabia

del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislati- vo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice pe- nale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore ».

Tra le altre norme in argomento, si segnalano le disposizioni del codice di rito che disci- plinano gli avvisi che l’autorità giudiziaria è tenuta a fornire alle parti processuali, come le nuove formulazioni degli artt.: • 419, comma 3-bis, c.p.p. (avviso di fissazione dell’udienza preliminare); • 429, comma 1, c.p.p. (decreto che dispone il giudizio); • 552, comma 1, c.p.p. (decreto di citazione diretta a giudizio); • 460, comma 1, c.p.p. (decreto penale di condanna); • 409, comma 2, c.p.p. (avviso di fissazione dell’udienza camerale a seguito di opposizio- ne alla richiesta di archiviazione); • 601, comma 3, c.p.p. (decreto di citazione per il giudizio d’appello) le quali prevedono che i relativi atti debbano contenere l’avviso per l’imputato della fa- coltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa . Evidente la ratio sottesa all’imprescindibilità dell’informazione in esame: «appare oltre- modo difficile pensare che, in pendenza di un procedimento, sia possibile istaurare un pro- gramma di giustizia riparativa destinato a incidere sull’esito del procedimento stesso, sen- za che sia proprio l’Autorità giudiziaria a inviare la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato al programma » ( Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione , relazione su novità̀ normativa la “Riforma Cartabia”, Rel. 2/2023, 5 gennaio 2023, p. 299).

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