Sulla scorta di questa innegabile esigenza, l’art. 47 d.lgs. n. 150/2022 stabilisce che « La persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell’autorità giudi- ziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’e- secuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza , in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi di- sponibili ».
Le suindicate novelle legislative si sono affiancate le disposizioni transitorie. Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150/2022, queste «si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; pertanto, sono entrate in vigore il 30 giugno 2022. 2. CONSEGUENZE DELL’OMESSO AVVISO: NESSUNA NULLITÀ PER LA PRIMA DI CASSAZIONE Nonostante la previsione dell’avviso di accesso al programma di giustizia riparativa, nel ventaglio dei segmenti procedimentali indicati, tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere e disciplinare la sorte degli atti che ne siano sprovvisti. Cosa succede, allora, se degli atti processuali suindicati, nonostante le previsioni del codi- ce di rito, non contengano l’avviso alle parti della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa? Per Cass. pen., Sez. 6, n. 25367/2023 , l’art. 129-bis c.p.p., «nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione , si limita a disciplinare un potere – essenzialmente di- screzionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi» . Viene pertanto dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un imputato di maltrattamenti in famiglia, il quale sosteneva che, in seguito alle mo- difiche apportate dalla riforma Cartabia, il giudice avrebbe dovuto valuta- re la possibilità di disporre l’avvio di un programma di giustizia riparativa, «facoltà esercitabile anche d’ufficio in base alla nuova previsione contenuta dall’art. 129-bis c.p.p.». Per gli ermellini, in sede di udienza preliminare, l’art. 419, comma 3-bis, c.p.p. «non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento ».
153
Made with FlippingBook Online newsletter maker