Dossier un anno di riformaCartabia

L’avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inseri- sce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice , ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di giustizia riparativa. La sentenza ritiene, dunque, che l’omesso avviso in esame non integri alcuna nullità e, dunque, non infici l’atto che non lo contenga. Alla base della decisione della Corte v’è l’idea che non esiste una sanzione processuale espressa (nullità speciale) per dette omissioni e che non sarebbe configurabile nemmeno una nullità di ordine generale poiché l’avviso in commento ha una finalità meramente informativa e l’indagato/imputato beneficia, nelle varie fasi, dell’assistenza del difensore che gli consentirebbe comunque di essere informato della possibilità di accedere ai pro- grammi di giustizia riparativa.

a. Riserve critiche: nullità speciale o generale a regime intermedio La soluzione adottata dalla Suprema Corte non appare convincente .

• Dal tenore letterale dell’art. 419 c.p.p., infatti, si potrebbe desumere che anche l’o- messo avviso circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia san- zionato dal legislatore con la nullità speciale . Infatti, il comma 7 della stessa dispo- sizione commina tale sanzione per la violazione dei commi 1 e 4. A propendere per tale interpretazione basterebbe rilevare che il comma 4, nel riferirsi genericamente agli ‘avvisi’, potrebbe includere anche quelli previsti dal comma 3-bis c.p.p. Peraltro, gli unici avvisi che restano fuori dall’ambito di applicazione del comma 4 (e quindi non sono presidiati dalla nullità speciale ex art 419, comma 7, c.p.p.), sono quelli ri- volti al PM e al difensore dell’imputato (comma 2), nonché l’avviso contenente l’in- vito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate (comma 4). • Volendo escludere tale interpretazione, bisogna senz’altro riconoscere che l’omessa informazione nell’avviso di cui all’art. 419, comma 3- bis , c.p.p. integra una nullità generale a regime intermedio, riconducibile all’alveo dell’art. 178, lett. c), c.p.p ., legata all’intervento e all’assistenza dell’imputato. È innegabile che nel nuovo mo- dello processuale il ricorso a un programma di giustizia riparativa rientri nel venta- glio delle scelte difensive per l’imputato, il quale può trarre significativi benefici dal riconoscimento in sede giudiziale dell’esito positivo del programma.

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