Dossier un anno di riformaCartabia

Il riflesso più rilevante sul processo penale si ha per i reati procedibili a querela , nell’ambito dei quali l’esito positivo del programma può addirittura essere valutato come remissione tacita della querela ex art. 152 c.p. Anche per i reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione, l’impu- tato che abbia positivamente portato a termine il percorso di restorative justice può beneficiare della riduzione di pena prevista dall’art. 62 c.p., nonché della valoriz- zazione della condotta riparatoria prevista ai fini della quantificazione della pena, come disposto dall’art. 133 c.p. Innegabile, dunque, la compromissione del diritto di difesa dell’imputato derivante all’omesso avviso previsto dall’art. 419, comma 3-bis c.p.p. (Pisconti). • La presa di posizione della Suprema Corte, nel suo primo arresto, non sembra essere in linea con la natura (anche sostanziale) e la funzione dell’istituto della giustizia riparativa e coerente con i principi di diritto che la Corte Costituzionale ha espresso con riguardo ad altri istituti sovrapponibili a quello di nuova introduzione. La va- lorizzazione di questi elementi deve indurre a ritenere che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa costituisca una modalità di esercizio del diritto di difesa e, conseguentemente, l’omesso avviso di detta facoltà integri una nullità di ordine ge- nerale dell’atto che ne sia carente ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. (Del Popolo). b. La disciplina transitoria: le norme non erano ancora in vigore Peraltro, nel caso di specie, era inapplicabile la disciplina introdotta dalla riforma Car- tabia in quanto, come detto, a norma dell’art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 150/2022, si applica solo nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore (quindi dal 30 dicembre 2022), per avere visto luce nor- mativa il 30 giugno 2023 . Nel senso dell’inapplicabilità della normativa sulla giustizia riparativa si è pronunciata correttamente Cass. pen., Sez. 5, n. 31699/2023 , che ha così disatteso la richiesta difensiva di applicazione della nuova disciplina intro- dotta dal d.lgs. n. 150/2022 in ordine all’art. 90- bis c.p.p. nonché́ in subordi- ne sospendersi il giudizio ai sensi dell’art. 129- bis , comma 4, c.p.p. La Cassazione ha dimenticato che tali norme, sebbene attualmente in vigore, non erano applicabili al momento della pronuncia: l’ horror regressionis prevale sul rigoroso rispetto delle norme e addirittura legittima una pronuncia di legittimità su una disciplina non an- cora applicabile.

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