Dossier un anno di riformaCartabia

3. DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO E OMESSA MENZIONE LEGISLATIVA DELL’AVVISO DI RESTORATIVE JUSTICE Nonostante la previsione del citato avviso tra i requisiti di tutti gli atti di vocatio in iudi- cium , con riguardo al decreto che dispone il giudizio immediato il legislatore ha omesso di menzionare l’obbligo di informare l’imputato e la persona offesa della facoltà di acce- dere ai programmi di giustizia riparativa. Pur trattandosi, con ogni probabilità, soltanto di una svista legislativa la stessa determi- na un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati giudicati nelle forme del rito immediato e gli imputati giudicati con altri riti; inoltre, con detta omissione, viene grave- mente compresso il diritto di difesa dell’imputato. Queste circostanze potrebbero determinare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, c.p.p. , per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., a meno che si acceda, anche qui, ad una lettura costituzionalmen- te orientata della citata disposizione, nel senso di prevedere l’obbligatorietà dell’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa an- che nel decreto di giudizio immediato (Del Popolo). Detta interpretazione conferma la natura sostanziale (e non solo processuale) dell’isti- tuto , con conseguente effettiva lesione del diritto di difesa in caso di omesso avviso e la necessità dell’interpretazione che qui si propone. Una volta accertata la natura sostanziale dell’istituto, occorre interrogarsi su quali saranno le sorti – i vizi processuali – degli atti di vocatio in iudicum che non contengano detto avviso. Ebbene, deve ritenersi, che il decreto di giudizio immediato che non contenga l’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa deve considerarsi nullo ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. (conclusione cui è giunta la Corte costituzionale, per la messa alla prova, nella sentenza n. 19/2020). Ecco perché il legislatore si sta affrettando a correre ai ripari. Nello schema di decreto legisla- tivo, approvato il 16 novembre dal Consiglio dei Ministri, recante disposizioni correttive del d.lgs. n. 150/2022 , si è aggiunto all’art. 456 c.p.p., il comma 2-bis a norma del quale «Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa».

4. GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI REATI CON VITTIMA “SURROGATA” O “ASPECIFICA”

Traendo spunto da un’applicazione pratica, la Corte d’Appello di Milano, ordinanza 12 luglio 2023 , ha rigettato l’istanza di ammissione a un pro- gramma di giustizia riparativa, presentata dall’imputato del delitto di cui

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