Dossier un anno di riformaCartabia

all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990. Sulla richiesta di essere ammesso al program- ma di giustizia riparativa ritenuto più idoneo, il Procuratore Generale aveva espresso parere favorevole. La Corte territoriale ha motivato il diniego all’invio a un centro di giusti- zia riparativa con la considerazione che nella fattispecie penale contesta- ta mancherebbe l’esistenza di una vittima , essendo lo spaccio di sostanze stupefacenti « un reato privo di vittima ». Pertanto, facendo espresso riferi- mento alla nuova normativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2022, il collegio evidenzia che « non è ontologicamente ipotizzabile un dialogo di alcun tipo, mancando la parte con cui intrattenere tale dialogo ». In relazione al provvedimento, si evidenziano alcuni elementi di criticità della decisione proprio nell’ottica del rispetto della disciplina introdotta dalla c.d. riforma Cartabia. • Nessuna preclusione oggettiva. Un primo rilievo riguarda il rispetto del principio di accessibilità ai programmi di giu- stizia riparativa, senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità . In effetti, dalla lettura dell’art. 44 del d.lgs. n. 150/2022, non emerge alcuna presunzione di impossibilità ontologica, anzi si sottolinea la più ampia fruibilità del paradigma , rimandando a una valutazione caso per caso - e non astratta e implicita - la concreta fattibilità di un programma (Brunelli).

L’art. 44, comma 1, D. Lgs. n. 150/2022 , stabilisce, infatti, che « I program- mi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità ».

• Scavalcato il ruolo del mediatore. Un secondo rilievo, richiamando quanto previsto nell’art. 54 della riforma Cartabia, ri- guarda il rispetto dei compiti assegnati dalla legge al mediatore , a cui spetta ogni valu- tazione circa la scelta del programma di giustizia riparativa più adatto al caso concreto, e ogni valutazione circa la fattibilità dei programmi. Nel corso dei primi contatti con i partecipanti, è il mediatore che fornisce un’informa- zione “ effettiva, completa e obiettiva ” sui programmi di giustizia riparativa disponi- bili, sulle modalità di accesso e svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti, nonché sulle garanzie e sui doveri previsti nel decreto; è sempre il mediatore che raccoglie in forma scritta il consenso “personale, libero, consapevo- le, informato” ed è un ulteriore compito del mediatore la verifica della fattibilità dei programmi . Una verifica che, appunto, egli compie in concreto, caso per caso, a partire

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