Dossier un anno di riformaCartabia

dall’informazione offerta ai partecipanti e dall’eventuale raccolta del loro consenso a partecipare, vale a dire a seguito di “contatti” e “colloqui” (Brunelli). • Dialogo riparativo a partecipazione allargata. Si trascura, infine, il rilievo riguarda il ruolo della comunità (colpita dal reato e par- te attiva nella cicatrizzazione della ferita che la condotta criminosa ha provocato nella società), quale soggetto “a pieno titolo” riconosciuto dalla norma quale partecipante alla giustizia riparativa.

Come infatti recita l’art. 42 d.lgs. n. 150/2022, la giustizia riparativa si ri- volge «alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità». La comunità – come ulteriormente ricordato dall’art. 45 – « può includere i familiari della vittima o dell’autore, persone di supporto dell’una o dell’altro, enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti di enti pubblici e autorità, oltre che chiunque vi abbia interesse».

Alla luce di quanto espresso, non sembra legittimo un diniego fondato sull’affermazione di un’impossibilità ontologica a un dialogo, che venga motivata in astratto e non con un concreto riferimento al caso di specie , vale a dire senza che emerga una concreta valu- tazione del giudice sull’eventuale pericolo per le persone o per l’accertamento dei fatti, e sulla possibile utilità dei programmi a risolvere le questioni derivanti dal fatto per cui si procede (i possibili effetti distruttivi cagionati dalla vicenda di reato per cui si procede). Inoltre, sembra mancare anche la considerazione che la comunità è a tutti gli effetti un possibile partecipante ai programmi di giustizia riparativa e che esistono diversi program- mi dialogici. 4.1. LA DIVERSA POSIZIONE SULL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI REATI SENZA VITTIMA Un provvedimento che ha destato notevole scalpore e ampia cassa di risonanza mediatica è quello relativo ad una vicenda giudiziaria riguardante delitti gravissimi (omicidio ag- gravato ex art. 577, comma 2, c.p. e art. 61 n. 2 c.p. e distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere di cui all’art. 411 c.p., commesso al fine di occultare l’omicidio), dove è stata disposto, dopo la sentenza di condanna di primo grado, l’invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa (CGR) del Comune di Milano al fine di verificare la fattibilità di un « programma di giustizia riparativa », anche con « vittima aspecifica » . Viene così accolta l’i-

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