Dossier un anno di riformaCartabia

stanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa avanzata dall’imputato, e interviene in una fase processuale successiva alla pronuncia in prime cure, in pendenza dei termini per presentare l’appello. Spetterà adesso al CGR di Milano valutare dunque se sussistono o meno i presupposti per attuare concretamente un percorso riparativo. Più precisamente, la Corte di Assise di Busto Arsizio, ordinanza 19 set- tembre 2023, accoglie l’istanza di accesso alla restorative justice e, ai sensi degli artt. 129- bis c.p.p. e art. 42 ss. d.lgs. n. 150/2022, dispone l’invio del caso al CGR competente per territorio . I giudici riconoscono la sussistenza dei due requisiti stabiliti dalla legge: • l’ utilità del percorso è affermata, anche contro la volontà delle persone offese, attraverso un’interpretazione che, valorizzando la volontà del legislatore di incentivare il ricorso a detto strumento, enfatizza la na- tura pubblicistica dei percorsi di giustizia riparativa. E invero, secondo i giudici, l’istituto « si propone di ricomporre la frattura derivante dal reato non soltanto fra le singole parti, ma anche all’interno del contesto sociale di riferimento » e ha lo scopo di far maturare un clima di sicurez- za sociale (si cita in proposito la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, cit., p. 297); • non sono poi rintracciate particolari ragioni di concreto pericolo per l’accertamento dei fatti e per i soggetti interessati. L’ordinanza, in par- ticolare, nega che possano esservi potenziali rischi per le persone of- fese , pur tenendo conto della presenza di un minorenne, figlio della vit- tima. Ciò in ragione del fatto che il mancato consenso delle parti civili al programma di giustizia riparativa, se confermato davanti al mediatore, determinerà « la necessità di predisporre un programma con vittima aspe- cifica , con conseguente prevedibili esclusione, in concreto, di un pericolo per le persone offese ». 4.2. IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLA VOLONTÀ CONTRARIA DEI FAMILIARI DELLA VITTI- MA: I RISCHI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA Il discrimen tra le due decisioni circa l’avvio (negato nel primo caso, ammesso nel se- condo) alla possibilità di accedere al programma di giustizia riparativa, pur in presenza di analoghi e gravissimi fatti omicidiari, sta nel diverso “peso” che l’autorità giudiziaria, nel decidere se inviare o meno il caso ai CGR, attribuisce alla volontà contraria dei fa- miliari della vittima . Ci si chiede, all’uopo, se lo strumento della mediazione con vittima aspecifica possa in sostanza eludere l’opposizione a forme di giustizia riparativa mani- festata da parte di chi ha subito (in quanto familiare) il trauma del reato. Si contendono il campo due approcci opposti.

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