Dossier un anno di riformaCartabia

re del d.lgs. n. 150/2022 – quindi dal 30 dicembre 2022 – ma anche retroattivamente , con i temperamenti dettati dall’art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui: • «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del pre- sente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data , se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»; • nel caso di reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della Riforma Carta- bia (fino al 29 dicembre 2022) per i quali già fosse incardinato il procedimento penale sulla base della pregressa perseguibilità officiosa, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5-bis d.l. n. 162/2022, aggiunto in sede di conversione della L. n. 199/2022, è stata eliminata l’informativa generalizzata da parte dell’autorità giudiziaria in fa- vore della persona offesa ; quest’ultima doveva attivarsi autonomamente per proporre eventuale querela, entro l’ordinario termine previsto, decorrente dall’entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022 (e anche in quello scaduto il 30 marzo 2023); nei procedimenti già pendenti solo nel caso in cui vi fossero state misure cautelari in atto alla data del 30 dicembre 2022 era mantenuto l’onere in capo all’autorità giu- diziaria che procedeva informando la persona offesa al fine di verificare se intendesse coltivare l’ animus puniendi e quindi legittimare la prosecuzione dell’intervento caute- lare; a tal fine, era previsto il termine di 20 giorni per acquisire la querela, definitiva- mente decorso il 18 gennaio 2023. Tale norma, dettata all’evidenza per la peculiare natura “mista” della querela - proces- suale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità - rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all’agente (art. 2, comma 4, c.p.), con conseguente obbligo di immediata de- claratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa per fatto “incolpevole” derivante dall’ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela (così, Cass. pen., Sez. 5, n. 12517/2023 ).

Ne discende, che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela , ritualmen- te accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Cass. pen., Sez. 6, n. 34294/2023; idem, Cass. pen., Sez. 4, n. 39477/2023, per la quale «la re-

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