Dossier un anno di riformaCartabia

• Il primo, contrario a questa possibilità, la ritiene un’opzione foriera di fenomeni di vit- timizzazione secondaria , irrispettosa del dolore delle persone offese, le quali dovreb- bero essere quantomeno consultate sull’ammissibilità di un programma con vittima aspecifica. In tale prospettiva, occorre porre al centro la vittima con i suoi bisogni e che ha come obiettivo primario quello di limitare il più possibile i danni da vittimizzazione: uno spazio “neutro” ove l’offeso dal reato può far sentire la propria voce e richiedere all’autore di reato una riparazione. • Il secondo, invece favorevole, mette in evidenza che la mediazione con vittima aspe- cifica, da un lato, consente di superare possibili “dittature vittimarie” e fenomeni di- scriminatori nei confronti degli imputati (le cui opportunità di partecipazione ai pro- grammi finirebbero per dipendere solo ed esclusivamente dalle volontà delle vittime), dall’altro, ha il pregio di offrire soddisfazione alle aspettative riparative della vittima del diverso reato (come precisa la stessa Relazione al d.gs. n. 150/2022, p. 532). L’ordinanza della Corte di Assise di Busto Arsizio sposa senza remore questo secondo orien- tamento, enfatizzando soprattutto la dimensione pubblicistica della risposta riparativa e trovando verosimilmente un appiglio nella citata Relazione del Massimario n. 2/2023. Qui si legge infatti che « l’art. 53 (…) prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l’incontro possa avvenire tra autore e vittima aspecifica (o sur- rogata), ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso ». Per Corte di Assise di Busto Arsizio, 19 settembre 2023 , l’avvio di un per- corso di giustizia riparativa « prescinde dal consenso di tutte le parti interessa- te e, nel caso concreto, lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con “vittima cd. aspecifi- ca” – può comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede , giacché la ratio dell’istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato , ma an- che all’interno del contesto sociale di riferimento ». L’istituto di cui è stata chiesta l’applicazione, infatti, « ha anche, se non so- prattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un cli- ma di sicurezza sociale , sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a detto strumento, come chiaramente emerge dall’art. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022, secondo cui l’accesso ai programmi di giusti- zia riparativa è sempre favorito ». Ancora, in merito alla partecipazione di soggetti minorenni, evidenzia « che l’art. 46 d.lgs. n. 150/2022, del resto, prevede l’ipotesi di coinvolgimen- to nel programma di giustizia riparativa dei soggetti minorenni , indicando

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