la necessità di tutelare comunque la loro personalità ed i loro interessi, e che il mancato consenso anticipato della difesa delle parti civili compor- terà, qualora confermato avanti al mediatore, la necessità di predisporre un programma con “vittima cd. aspecifica”, con conseguente prevedibile esclusione, in concreto, di un pericolo per le persone offese ». Pur avendo sottolineato ( supra n. 4) la necessità della partecipazione allargata alla co- munità “tutta” (e non solo all’imputato e alla vittima) nell’avvio del percorso riparativo, l’automatismo consequenziale che sembrerebbe emergere da una siffatta interpreta- zione della norma, proposto dalla Corte lombarda, pare eccessivamente semplicistico , rischiando di assegnare alla vittima aspecifica il ruolo strumentale di mera supplenza della vittima diretta, e finisce forse per “scaricare” troppo sulla figura del mediato- re penale e sull’idea stessa della giustizia riparativa il rancore di chi non ha trovato ascolto . Un’eccessiva responsabilità, specie in casi di eccezionale gravità e di rilevan- te esposizione mediatica, in cui è verosimile che più emergano pulsioni collettive di tipo retributivo, e in un momento in cui molte incertezze pratiche ancora permangono sull’accreditamento degli attuali CGR, sull’avvio delle Conferenze locali, sul processo di formazione dei mediatori e sul suo supporto pubblico (Maggio-Parisi). 4.3. I (DELICATI) CONFINI VALUTATIVI DEL GIUDICE Sotto altro versante, assume rilevanza significativa il modo di interpretare il criterio dell’u- tilità del programma di giustizia riparativa di cui all’art. 129-bis c.p.p. Va chiarito in che modo il filtro giudiziale debba operare: • I giudici di Busto Arsizio ritengono che nel caso concreto «non sia possibile escludere l’utilità», utilizzando dunque un parametro valutativo “in negativo”. Ciò lascia sen- z’altro maggiori possibilità di giustificare l’utilità di un percorso riparativo, anche nelle forme di riparazione con vittima aspecifica, rispetto a quanto avverrebbe qualora si ri- tenesse invece di dovere motivare “in positivo” l’utilità. • In questa seconda ipotesi – sull’approccio positivo dell’utilità del percorso, infatti, an- drebbero più specificamente chiarite le ragioni che nel caso concreto consentono l’invio. Se dovesse consolidarsi il criterio dell’utilità “in negativo”, anche attraverso l’enfatiz- zazione dei fini pubblicistici della giustizia riparativa, finirebbe verosimilmente per af- fermarsi un’utilità in re ipsa , aprendo canali pressoché incondizionati all’invio.
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