Vedremo verso quale sentiero si incamminerà la giurisprudenza, la quale, come detto, dovrà in ogni caso ricordare che i percorsi di giustizia riparativa devono rispondere ai biso- gni delle vittime e al loro “supremo interesse”. Pertanto, la valutazione circa l’invio di un caso ad servizio di giustizia riparativa non può prescindere dalla verifica della situazione in cui versa la vittima e/o le vittime del reato avuto riguardo ai seguenti parametri: • la natura e la gravità del reato; • il livello di trauma causato alla vittima; • la violazione ripetuta dell’integrità prisco fisica, sessuale e psicologica di questa; gli squilibri di potere; • l’età; • la maturità e la capacità intellettiva che potrebbero limitare o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli. Nel caso di cui all’ordinanza della Corte D’Appello è evidente che il Collegio nella valuta- zione del rischio di vittimizzazione secondaria non abbia utilizzato tali indicatori: • la vittimizzazione secondaria, nel caso di specie, discende dalla gravità del reato ( fem- minicidio ); • le modalità dell’uccisione della donna, anche in relazione al comportamento successivo all’omicidio; • il contesto culturale all’interno del quale è maturato il femminicidio; • la vicinanza del fatto di reato ( fattore temporale ), che rende ancora più difficoltoso per le vittime indiritte affrontare l’incontro con il reo. Se è vero che la legge organica sulla giustizia riparativa consente per qualsiasi tipologia di reato, senza preclusioni alcune, di essere riparabile “potenzialmente”, se le parti vi consentono liberamente, vero è che per i reati maturati in contesti familiari o nelle re- lazioni di intimità le valutazioni debbono essere maggiormente rigorose. All’esclusione di un percorso riparativo diretto tra autore e vittima per i rischi che que- sto rappresenta per la parte offesa, dovrebbe accompagnarsi quanto meno il dubbio che questo sia percorribile anche con le vittime indirette : famigliari e figli minori; valuta- zione da effettuarsi utilizzando i medesimi parametri richiamati sopra per scongiurare una seconda vittimizzazione. Il diniego delle parti civili anche in relazione alla parte- cipazione del figlio minore della vittima alla mediazione diretta ne è chiara espressione (Di Muzio).
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