Dossier un anno di riformaCartabia

5. CRITICITÀ SUI TEMPI E RISCHI DI SOVRAPPOSIZIONI I VAGLI DI UTILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA Benché i percorsi di riparazione con vittima surrogata ovvero aspecifica siano ormai uno strumento collaudato sul piano internazionale e in effetti idonei a soddisfare le aspettative riparative di autori e vittime, va evidenziato che la sede più comunemen- te individuata per la loro realizzazione è quella penitenziaria. Specie qualora si tratti di reati gravissimi, qualche dubbio sull’opportunità di “forzarne” l’attuazione già in fase processuale e contro la volontà dei familiari della vittima può in realtà emerge- re. La giustizia riparativa richiede tempo, il “giusto tempo”, il kairós, perché le parti possano riconoscersi. Un “freddo” provvedimento giudiziale che si limiti a prendere atto dell’indisponibilità dei familiari a partecipare a un percorso riparativo e contempli de plano, come equivalente funzionale, la rapida sostituzione delle vittime dirette con quelle aspecifiche “brucia” i tempi del dialogo, e probabilmente la disponibilità futura dei familiari della vittima a riporre fiducia nel sistema di giustizia. Le ragioni che deter- minano totale sfiducia, o al contrario ritrovata fiducia, in coloro che subiscono traumi di intensa gravità dipendono da fattori non sempre agevolmente spiegabili o preventi- vabili (Maggio-Parisi). Un altro gruppo di nodi problematici attiene ai poteri valutativi dell’autorità giudiziaria in sede di invio. Preliminarmente, vanno dipanati i possibili equivoci circa le eventuali sovrapposizioni fra il vaglio giudiziale di utilità del percorso riparativo da un lato e la valutazione di fattibilità e di scelta del programma rimessa ai mediatori, dall’altro lato. L’ampiezza dei parametri di utilità da un canto, e di fattibilità dall’altro, genera «disorientamenti» rischia di determinare iniziative giudiziarie prevaricatrici delle le- gittime strategie difensive dell’imputato oppure poco attente alle ragioni della vittima diretta. In realtà, andrebbe acquisita maggiore consapevolezza del fatto che il vaglio prognostico dell’autorità giudiziaria non coincide, né potrebbe, con quello in limine rimesso esclusivamente ai mediatori. È in realtà auspicabile addivenire a modalità ragionevolmente condivise di interpre- tazione. Ciò anche per ragioni di uguaglianza di trattamento: l’istanza di accedere a percorsi di giustizia riparativa, anche con vittima aspecifica, è stata oggetto, come visto (non tanto di differenti esiti, ovviamente possibili), di diversa applicazione dei presup- posti applicativi dettati dalle nuove norme sulla giustizia riparativa.

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