Dossier un anno di riformaCartabia

6. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA FASE ESECUTIVA DELLA PENA Con riguardo al tempus della restorative justice , l’accesso ai programmi di giustizia ripa- rativa è ammesso, oltre che nella fase processuale di accertamento della penale responsa- bilità, anche in quella di esecuzione.

All’uopo, l’art. 656, comma 3, c.p.p. , nella parte finale prevede che «L’or- dine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa . L’ordine è notificato al difensore del condannato».

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha già esplorato spazi riparativi nel percorso ri- educativo, considerando l’impegno riparatorio come un segno concreto della volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato, per cui la riparazione (specie se materiale, e non soltanto simbolica) può ben fungere da significativo indica- tore - insieme ad altri elementi – di un maturato ravvedimento; ma per altro verso, pur riconoscendo questa valenza sintomatica, prevalentemente esclude che la mancanza di interessamento riparatorio per la vittima possa essere di ostacolo alla verifica di un cre- dibile ravvedimento. Per Cass. pen., Sez. 1, n. 8410/2022 , « in sede di giudizio sull’ammissione alla liberazione condizionale, nel valutare la consapevolezza del condanna- to circa il reato commesso, utile ad accertare la sussistenza del requisito del ‘sicuro ravvedimento’, il tribunale deve procedere a una valutazione uni- taria e complessiva della personalità del condannato e non può limitarsi a considerare l’assenza di un interessamento riparativo del reo per la vittima quale fattore che impedisce l’avvenuto ravvedimento […] specie qualora si tratti di reati gravissimi, la relazione con le vittime costituisce il banco di prova umanamente più difficile e che può rimanere insuperabile anche lad- dove l’obiettivo rieducativo sia pienamente raggiunto ». Volevo trarre le fila di questi interventi integrativi apportati dalla riforma Cartabia all’or- dinamento penitenziario, essi attribuiscono alla dimensione riparativa una funzione in- dubbiamente servente rispetto all’obiettivo della rieducazione , che rimane un fine pri- mario.

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