7. ORIZZONTI FUTURI
La nuova disciplina organica prospetta e introduce nel sistema punitivo la fattispecie della riparazione interpersonale o relazionale a lato di quella prestazionale già prevista dalla legislazione speciale (in tema di reati ambientali, sicurezza sul lavoro, illeciti tribu- tari, responsabilità degli enti) e dello stesso codice penale. Niente a che vedere con le condotte riparatorie del danno civile (risarcimento/restitu- zione) e/o del danno criminale (eliminazione delle conseguenze dannose del reato) che il sistema penale contempla e il legislatore della riforma conserva: riparare l’offesa come bene giuridico tutelato dalla norma violata è il loro obiettivo, diverso e distinto da quello riferibile alla giustizia riparativa ove l’offesa si offre come entità complessa e più ampia rispetto al danno poiché include una “componente tendenzialmente soggettiva”. La differenza non attiene, tuttavia, a soli fini e modi della riparazione, bensì coinvolge, in particolare, i relativi presupposti. L’intrapresa di un percorso di giustizia riparativa esige la volontà condivisa e consensuale di entrambi i soggetti interessati: la scelta uni- laterale dell’indagato/imputato non è da sola sufficiente, restando perciò del tutto irri- levante. La sua scelta unilaterale e autonoma è, di contro, determinante e risolutiva per l’attuazione di condotte di riparazione in senso lato: a non contare è la volontà dell’offeso e, anzi, questa forma di riparazione vale proprio a superare il suo eventuale dissenso oltre che nelle ipotesi di reati senza vittima. La giustizia riparativa non rileva, ai fini di efficientamento della amministrazione della giustizia con i quali è anzi in contrasto data la non conciliabilità dei suoi tempi , inde- terminati e incerti, con le rigide scansioni della dinamica procedimentale. L’apertura al paradigma riparativo si pone in sintonia con il cambio di passo auspicato tramite l’am- modernamento del sistema sanzionatorio, ove la riforma offre il suo volto più innovati- vo. Anche favorire la conciliazione tra offensore e offeso è opzione legislativa che muove verso il superamento della severità della risposta al reato – quale implicato dalle “nuo- ve” pene sostitutive – nella aspettativa che si realizzino gli ambiziosi traguardi propri della giustizia riparativa, come declinati nelle fonti sovranazionali (Presutti). Che si possa discutere dell’attuazione di modelli di giustizia riparativa anche nell’ambito di reati gravissimi e già durante la fase di cognizione è un segno del fatto che la riforma Cartabia ha posto le basi per un mutamento di sistema, in primo luogo di tipo culturale (Donini, Gatta).
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