Dossier un anno di riformaCartabia

È un cambiamento atteso e complessivamente auspicabile. Ciò non significa che l’ingresso degli istituti e delle prassi di giustizia riparativa nel sistema penale non debba avvenire con cautela , tenendo in considerazione la pluralità degli interessi in gioco (Maggio-Parisi). Infine, per quanto concerne la restorative justive nella fase esecutiva della pena, a parte il reale scetticismo rispetto alla possibilità di impiegare in futuro su larga scala, in una realtà penitenziaria come quella di “cosa nostra”, sia la mediazione penale che gli altri strumen- ti riparativi, si avverte autorevolmente il rischio di un irrigidimento in senso rigoristi- co della valutazione giudiziale dei percorsi rieducativi : nel senso cioè che i magistrati di sorveglianza potrebbero essere progressivamente indotti a considerare gli incontri auto- ri-vittima o il compimento di atti riparativi (in senso sia materiale che simbolico) presup- posti indispensabili, o comunque di rilievo prioritario in sede di verifica dei progressi del trattamento rieducativo. È forse superfluo ribadire, in conclusione, che si tratterebbe di una impropria torsione in chiave riparativa del paradigma costituzionale della rieduca- zione (Fiandaca).

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