missione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’ estinzione del reato che prevale su even- tuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legitti- mità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto») .
1.2. L’INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE PRECLUDE LA PRONUNCIA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI QUERELA…
La Suprema Corte ha di recente, ed in più occasioni, ribadito che la soprav- venienza della procedibilità a querela non prevale sull’inammissibilità del ricorso ( Cass. pen., Sez. 5, n. 36816/2023; Sez. 4, nn. 4183 e 4186/2023 ), poiché, diversamente dall’ipotesi di abolitio criminis , non è idonea ad inci- dere sul c.d. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Cass. pen., Sez. 5, n. 31744/2023 ) e non può quindi essere rilevata in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. ( Cass. pen., Sez. 5, nn. 5223 e 18469/2023 , che richiamano le Sezioni Unite Salatino, n. 40150/2018). Si tratta, quindi, di stabilire se in sede di legittimità, sia possibile dedurre o rilevare la improcedibilità dell’azione penale di condotte perfezionatesi nel regime normativo pre- cedente alla entrata in vigore della riforma e “giudicate” con sentenze emesse, in appello, prima del 30 dicembre 2022, ma per le quali, a quella data, non fosse decorso e fosse pendente il termine per proporre ricorso per cassazione . Ebbene, la recentissima Cass. pen., Sez. 2, n. 47311/2023 , ribadisce che, l’i- nammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto proces- suale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione ai reati per i quali, nelle more e pendente il termine per l’im- pugnazione, sia stata prevista la procedibilità dell’azione penale ad istanza di parte; con l’ulteriore conseguenza per cui non è necessario, in tal caso, attendere il decorso del termine di tre mesi dall’entrata in vigore del cita- to D. Lgs. per l’eventuale esercizio dell’istanza punitiva. A questa soluzione sono già pervenute, come detto, le Sezioni Unite Saladino (con riguardo ai similari interventi legislativi apportati dal D. Lgs. n. 36/2018) all’esito di una elabora- zione ormai pluridecennale del rapporto tra inammissibilità del ricorso e “giudicato so- stanziale”, conseguente alla inidoneità dell’impugnazione, in quanto inammissibile per ragioni formali (tardività o difetto di legittimazione) o anche “sostanziali” (genericità o
17
Made with FlippingBook Online newsletter maker