Ne consegue che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell’azione penale esercitata (nel caso di specie, è stato accolto il ricorso dell’imputa- to perché vi era stata una condanna per furto aggravato rispetto al quale sussisteva una “mera denuncia” non accompagnata da alcuna richiesta di punizione). Tutto ciò non esclude che il giudice di legittimità , nel tentativo di porre rimedio alle caren- ze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi , da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. Ma si tratta di modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rap- presentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela. 1.5. LA PERSISTENTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EQUIPOLLENTE ALLA QUERELA Altra questione che si è posta, in ordine al mutato regime di procedibilità per un descritto folto numero di fattispecie incriminatrici, è se la persistente costituzione di parte civile equivalga alla volontà di punire e quindi alla sussistenza della querela. Risposta positiva ha fornito la Suprema Corte. Al fine di evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transito- ria, non occorre attendere che la persona offesa sporga querela quando ri- sulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato ( Cass. pen., Sez. 6, n. 20624/2023 ; negli stessi termini, Cass. pen, Sez. 4, n. 7878/2023 , in una fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime ove non ricorreva alcune delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590- bis , comma 2 e ss., c.p.). Per la giurisprudenza di legittimità la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae ; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi
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