gradi di giudizio. Infatti, nel novero di tali atti può essere ricompresa, sempre secondo la interpretazione della Corte di cassazione, anche la costituzione di parte civile od anche la semplice riserva di costituirsi parte civile (Cass. pen., Sez. 2, n. 5193/2020) . Così, in un processo in cui l’imputato – barista che, alla luce degli schiamazzi della clien- tela e rumori delle apparecchiature, disturbava il riposo di alcuni condomini di un appar- tamento posto al piano superiore rispetto all’esercizio commerciale in questione –veniva condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.), è stato ritenuto che la mancanza della querela non inficia la procedibilità del giudizio , stante la costituzione di parte civile di due fra le persone offese e, pertanto, anche danneggiate dal reato ( Cass. pen., Sez. 3, n. 19971/2023 ). 1.6. VALIDA ANCHE LA QUERELA (ORIGINARIAMENTE) TARDIVA In un procedimento di truffa aggravata, preso atto che al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la persona offesa aveva già espresso la sua volontà punitiva presen- tando una querela, la Suprema Corte specifica non rileva che essa fosse stata ritenuta tardiva, essendo invece già costituita parte civile. Più precisamente, l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150/2022, col sopprimere, nel com- ma 3 dell'art. 640 c.p., le parole « o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, numero 7 », ha reso il reato di truffa aggravato da tale circostanza, in precedenza procedi- bile d'ufficio, punibile a querela della persona offesa. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 c.p., tale disposizione, in quanto incide, in senso favorevole all'imputato, sull' an e sul quomodo dell'applicazione del precetto penale, si applica retro- attivamente. Tuttavia – come ricorda Cass. pen., Sez. 2, n. 33957/2023 – per le truffe com- messe prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all'art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela de- corre dalla menzionata data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pertanto, sulla base di tale disposizione transitoria, in tale ipotesi è con ri- ferimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela , senza che possano rilevare even- tuali "deficit" legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.
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