Dossier un anno di riformaCartabia

La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente – di applicare la disciplina transitoria alle sole ipotesi in cui questa non sia stata proposta e non anche quelle in cui è stata proposta tar- divamente – condurrebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022, con riguardo a mere denunzie, alle quali sia poi seguita, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, una "tardiva" manifestazione di volontà di punizione (ed anche con riguardo ad ipotesi in cui nessuna denunzia sia mai stata presentata, essendosi appresa aliunde la notitia criminis ) e di esclu- dere invece la stessa procedibilità con riguardo ad atti, quali quelli costituiti da una querela irrituale, che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso re- ato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis . La soluzione seguita non comporta: • né una "rimessione in termini" della persona offesa , attesa l'evidente improprietà del riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all'epoca, non esisteva, • né una "disapplicazione" del principio di retroattività della legge penale più favo- revole all'imputato , atteso che la stessa soluzione muove anch'essa dal presupposto dell'applicabilità retroattiva delle modifiche in tema di procedibilità contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022. Il ricorso viene, quindi, rigettato in quanto la persona offesa nel caso in esame ha già espresso la sua volontà punitiva, seppur presentando una querela ritenuta tardiva, e co- munque costituendosi parte civile. La volontà querelatoria non richiede formule sacramentali . Viene, infatti, confermato, sempre in una fattispecie in materia di truffa, che successivamente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia , che ha previsto un diverso regime di procedibilità per taluni reati, la costituzione di parte civile esprime la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, che non prevede particolari formule , ma può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione ( Cass. pen., Sez. 5, n. 33796/2023 ). 1.7. MODIFICHE IN MELIUS DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ NON APPLICABILI NEL PRO- LUNGATO PERIODO DI VACATIO LEGIS Possibile l’applicazione immediata della norma penale di favore introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, nel periodo di differimento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (di- sposto dall’art. 6 d.l. n. 162/2022) dall’1 novembre al 30 dicembre 2022?

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