In un primo momento si era registrato un contrasto, financo in sede di legittimità. La seconda sezione penale della Suprema Corte, aveva risposto positivamente, dichiaran- do l’estinzione del reato per intervenuta remissione e accettazione di querela , nei con- fronti di due imputati accusati di truffa aggravata. Per Cass. pen., Sez. 2, n. 2100/2023 , in tema di successione di leggi penali nel tempo, gli effetti di uno ius novum più favorevole al reo sono applica- bili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis , in quanto la funzione di garanzia per i consociati, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. In termini opposti, invece, si segnala un precedente arresto la Suprema Corte (Sez. 5, n. 45104 del 2022), e la giurisprudenza successiva (si veda, Cass. pen., Sez. 1, n. 42160/2023 ), anche dopo il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 D.L. n. 162/2022 da parte della Consulta nella sentenza n. 151/2023 . La Corte costituzionale ha ritenuto priva di fondamento la questione pure sotto il ver- sante della possibile violazione dell’art. 73, comma 3, Cost. , richiamando la sua pregressa giurisprudenza, proprio alla materia penale, secondo la quale la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzio- nale a garantire il rispetto dell’art. 5 c.p. (l’ignoranza della legge penale). Di conseguenza, l’entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata ri- spetto al momento della vigenza. Per i giudici delle leggi, la scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell’entrata in vigore delle leggi, non può evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis . Al contrario, rientra nell’or- dinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore , anche al fine di modularne diversamente il termine di en- trata in vigore. Il rilievo di tale differimento potrebbe, infatti, apprezzarsi proprio rispetto alle disposizio- ni del d.lgs. n. 150/2022 relative al mutamento del regime di procedibilità. Il più ampio ter- mine di vacatio ha fatto sì che, secondo la ricostruzione operata dall’evoluzione giurispru- denziale della Corte di cassazione, dal testo dell’originario art. 85, comma 2, del decreto Cartabia fosse eliminato l’onere informativo gravante sul singolo giudice procedente e
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