che il termine per la presentazione della querela decorresse da quello, posticipato, di en- trata in vigore della legge; e ciò «ha consentito un periodo, in qualche modo, di “assor- bimento” nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità» (così, Cass. pen., Sez. 5, n. 11229/2023 ). 1.8. IN CASO DI CONCORDATO IN APPELLO, NON È AMMESSO IL RICORSO IN CASSA- ZIONE PER DEDURRE LA SOPRAVVENUTA PROCEDIBILITÀ A QUERELA La recentissima Cass. pen., Sez. 2, n. 47311/2023 si è occupata della questione inerente alla possibilità o meno di rilevare l’intervenuto mutamento del (più favorevole) regime di perseguibilità del reato, nelle more del processo, qualora il giudizio di secondo grado si sia definito con l’accoglimento del concordato di pena da parte della Corte di appello (che, preso atto come il suo perimetro di giudizio è ristretto alla sola dosimetria della pena, ha validato gli accordi processuali riformando la sentenza impugnata e rideterminando le pene in conformità a quanto convenuto dalle parti). La Suprema Corte risponde negativa- mente . Si ricorda come ha in più occasioni si sia chiarito che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto della rinuncia, con la conseguenza per cui deve essere reputato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale siano proposte censure attinenti ai motivi di appello rinun- ciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. Il principio è stato ribadito pure nelle decisioni che hanno ritenuto di superare il giudicato in presenza, tuttavia, di modifiche normative (conseguenti, in tal caso, a declaratorie di illegittimità costituzionale) tali da incidere sulla legalità della pena : si è infatti affermato che la sopravvenuta illegalità della pena sulla base dei limiti edittali divenuti illegali a se- guito della declaratoria di incostituzionalità inficia il solo accordo sulla pena, che rimane per il resto intangibile proprio per effetto della rinuncia ai motivi di appello, sui quali deve ritenersi formato il giudicato (Cass. pen., Sez. 6, n. 44625/2019; Sez. 7, n. 22976/2019). Né tale principio di intangibilità può ritenersi contraddetto dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite n. 19415/2022 , secondo cui nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa di- chiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Ciò in quanto tale aspetto fuoriesce dal perimetro dell’accordo trovato in sede di concordato.
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