Dossier un anno di riformaCartabia

Per Cass. pen., Sez. 2, n. 47311/2023 , rimane, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione relative a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello , in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compre- so il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. In definitiva, per effetto della riduzione del “devoluto” conseguente alla ri- nuncia parziale ai motivi, i casi di ricorribilità nei confronti delle sentenze emesse all’esito del concordato in appello rimangono quelli legati: • alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato; • al consenso del P.M. sulla richiesta; • al contenuto difforme della pronuncia del giudice; oltre che su altro versante, • quello della illegalità della pena; • della maturata prescrizione prima della pronuncia sul concordato. A nessuna di queste categorie può ricondursi la sopravvenuta procedibili- tà dell’azione penale ad istanza di parte anziché d’ufficio , quale prevista al momento della commissione del fatto e, soprattutto, al momento di perfe- zionamento dell’accordo recepito nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 599- bis c.p.p.

Alla luce di tali considerazioni i ricorsi vengono ritenuti inammissibili.

2. LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA DELLE LESIONI PERSONALI PRIMA E DOPO LA RIFORMA CARTABIA Il d.lgs. n. 150/2022, come detto, ha ridisegnato il regime di procedibilità per il reato di le- sioni personali dolose che, ai fini della sua perseguibilità, viene d’ora in avanti svincolato dalla durata della malattia non superiore a 20 giorni (lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle lesioni lievi (malattia compre- sa tra 21 e 40 giorni). Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l’effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo.

Più precisamente, la Riforma Cartabia ha stravolto l’art. 582 c.p . in quan- to, dopo aver fatto diventare (al comma 1) regola la procedibilità a querela, nel comma 2 ha descritto i casi in cui residua la perseguibilità d’ufficio: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggra- vanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione

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