di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona inca- pace, per età o per infermità».
A fronte di tali modifiche è rimasta immutata la lettera dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 274/2000 che, come detto, attribuisce la competenza al giudice di pace per le lesioni lie- vi, divenute procedibili a querela dopo le interpolazioni del d.lgs. n. 150/2022. Il mancato coordinamento della nuova formulazione dell’art. 582 c.p. e la disposizione del procedimento dinanzi al giudice di pace ha comportato la necessità di stabilire in che ter- mini il diverso regime di procedibilità del delitto di lesioni personali volontarie incida sulla ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace. Le prime pronunce di Cassazione in argomento ritengono che il mancato coordinamen- to delle due disposizioni vada risolto a favore di una interpretazione estensiva e logica dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 274/2000, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza del giudice di pace in tutti i casi di lesioni procedibili a querela. La sentenza apripista è stata emessa da Cass. pen., Sez. 5, n. 15517/2023 , che si è appoggiata alla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022 per di- mostrare che la voluntas legis sia univocamente di ampliare l’area di com- petenza per materia del giudice di pace, così punibile solo con le sanzioni previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000. Di conseguenza, avendo la Riforma Cartabia attribuito la competenza di lesioni lievi al Giudice di Pace, la Su- prema Corte, anche d’ufficio e anche in presenza di un ricorso inammis- sibile (come nel caso sottoposto alla sua attenzione nella fattispecie de qua ) dovrebbe rilevare l’illegalità della pena (vedi, supra, 1.3.). A tale ricostruzione ermeneutica si sono uniformate altre decisioni successive emesse sempre dalla Quinta Sezione di Cassazione: le nn. 15728/2023, 16357/2023, 24807/2023, 41372/2023 (per quest’ultima, è proprio il carattere mobile del rinvio all’art. 582 c.p., alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale n. 236/2018, «limitatamente alle fatti- specie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» a denunciare il ricordato difetto di coordinamento).
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