In consapevole contrasto con il descritto orientamento si è però posta la sentenza di Cass. pen., Sez. 5, n. 40719 Kobyliaska che, poggiandosi sulla interpretazione letterale del combinato disposto del nuovo art. 582, comma 2, c.p. e dell’art. 4 D.lgs. n. 274/2000 (non modificato dal d.lgs. n. 150/2022 che il primo richiama, con rinvio mobile), porta a ritenere che nessuna ipo- tesi di lesioni personali perseguibili a querela sia rimaste nella compe- tenza del giudice di pace poiché questi casi si trovano ora nel primo comma dell’art. 582 c.p. il quale è estraneo al rinvio. Pertanto, si ritiene che l a Riforma Cartabia abbia attribuito al Tribunale le ipotesi di le- sioni lievissime prima spettanti al Giudice di Pace (che resta spogliato di qualsivoglia competenza sul delitto ex art. 582 c.p.). La modifica in peius in questi casi per il trattamento sanzionatorio, porterà comunque ad applicare il precedente, più favorevole, trattamento (le sanzioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 274/2000) alle condotte consumate prima dell’entra- ta in vigore del d.lgs. n. 150/2022 ( del 30 dicembre 2022 ), la cui competenza per materia è mutata. In ragione del contrasto interpretativo e della speciale importanza della questione, per il suo esteso ed immediato impatto sui processi in corso, Cass. pen., Sez. 5, n. 42868/2023, rimette alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto : «se, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 2, com- ma 1, letta b) del D.lgs. n. 150/2022, senza innovare l’art. 4 d.lgs. n. 274/2000 sia ravvisabile – ed eventualmente in che limiti – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali a querela di parte (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia superiore a venti giorni e non ec- cedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle intrafamiliari di cui all’art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p., la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale ». 3. L’ALTRA ANNOSA QUAESTIO DELLA PROCEDIBILITÀ DEL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA La Riforma Cartabia ha inciso profondamente sulla procedibilità del reato di furto (§ 1). Le ipotesi di furto procedibili d’ufficio sono state, infatti, sensibilmente e drasticamente ridotte, circoscrivendole, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, a quelle che «connettono il maggior disvalore penale del fatto all’offesa al patrimonio pub- blico e, comunque, a una dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta».
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