A partire dal 30 dicembre 2022, il reato di furto resta procedibile d’ufficio solo se aggravato : • perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici , • o sottoposte a sequestro o a pignoramento , • o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità , difesa o reverenza (art. 625, n. 7, c.p., con esclusione dell’ipotesi dell’esposizione della res alla pubblica fede), • o perché commesso su componenti metalliche o altro materiale sot- tratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia , di servi- zi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 bis , c.p.), • oltre che nelle ipotesi, sia semplici che aggravate, in cui la persona of- fesa è incapace , per età o per infermità.
Alla luce dello ius novum , in un caso che aveva visto condannato un uomo in prime e secon- de cure per furto aggravato con violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.) e dal mezzo fraudo- lento (art. 625 n. 4 c.p.), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza perché il reato è divenuto procedibile a querela di parte ( Cass. pen., Sez. 5, n. 37034/2023; idem, Sez. 5, n. 36418/2023 ) che prevale sulla precedente perseguibilità d’ufficio. Ci si è subito interrogati – anche per l’enorme mole di processi di furto di energia elettrica che si celebrano in tanti tribunali italiani – sulla possibilità, pur all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, di continuare a ritenere procedibile d’ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p. , sub specie di cose destinate a pubblico servizio o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia. Sull’annosa quaestio , si è già pronunciata la Corte di Cassazione, ritenendo il furto di energia elettrica nell’alveo delle res destinate al pubblico servizio . Per Cass. pen., Sez. 4, n. 9452/2023 , in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che co- munque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.
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