Per l'effetto, in tale ipotesi, il furto non è divenuto procedibile a querela a seguito della Riforma Cartabia, giacché, è stata ivi previsto il mantenimento della procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p., « se la perso- na offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis) », e l'energia elettrica è da con- siderare bene destinato a servizio pubblico. Sulla stessa scia interpretativa si pongono Cass. pen., Sez. 5, n. 29329/2023 ; n. 32391/2023; Sez. 5, n. 33814/2023; Sez. 5, n. 32280/2023 , per le quali il delitto in esame permane la procedibilità di ufficio, a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, c.p., comma 3, ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, essendo contestata l'aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , in relazione a cose destinate a pub- blico servizio o a pubblica utilità. Tale orientamento si pone nel solco di quanto affermato in passato dalla Cassazione prima della Riforma Cartabia ( Cass. pen., Sez., 5, n. 1094/2022 ). L’aggravante in parola e la conseguenziale procedibilità d’ufficio del delitto, sussiste, dunque, non solo quando l’agente abbia realizzato un allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica del distributore di energia elettrica, ma anche quando la sottrazione sia avvenuta mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata . Anche in questi ultimi casi, ciò che rileva non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia elettrica mentre transita nella rete, bensì la destinazione della stessa ad un pubblico servizio ; in tali ipotesi l’aggravan- te sussiste indipendentemente dal fatto che la condotta abbia arrecato effettivo nocu- mento alla fornitura di energia agli altri utenti. Le pronunce che hanno dichiarato non doversi procedere in alcune ipotesi di furto di energia elettrica per assenza della querela solo apparentemente si pongono in contra- sto con quelle che continuano a ritenere che, anche dopo la Riforma Cartabia, il furto di energia elettrica continui ad essere perseguibile d’ufficio. La variante che ha modificato le pronunce nel caso concreto consiste nella diversa for- mulazione del capo di imputazione del singolo caso di specie:
• laddove è stata contestata l’aggravante della destinazione dell’energia elettrica quale res di pubblica utilità , la Suprema Corte ha ritenuto che il delitto continui a rimanere perseguibile d’ufficio;
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