Dossier un anno di riformaCartabia

• quando oggetto di contestazione sono state le differenti aggravanti dell’esposizione alla pubblica fede (oltre che della violenza sulle cose o del mezzo fraudolento), si è statuito che il regime mutato della proce- dibilità a querela di parte comporti l’estinzione del reato per assenza di condizione di procedibilità.

Pertanto, le decisioni che si sono pronunciate nel senso dell’estinzione per mancanza di querela hanno ritenuto di non dover diversamente qualificare il fatto , restando nell’alveo della condotta come contestata nel caso di specie (aggravata solo dalla violenza sulle cose, l’esposizione alla pubblica fede o il mezzo fraudolento). 3.1. LE DIVERSE “LETTURE” DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO All’interno della descritta variegata cornice giurisprudenziale, si segnala qualche inte- ressante pronuncia dei giudici di merito che esclude la destinazione pubblica dell’energia elettrica in alcune ipotesi specifiche. E così, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose de- stinate al pubblico servizio) non sussiste quando la sottrazione dell’ener- gia elettrica sia avvenuta attraverso l’alterazione o la manomissione del contatore , cioè quando l’agente abbia posto in essere condotte o abbia fatto uso di congegni che interferiscono sul sistema di registrazione dei consumi, impedendone la registrazione o facendo risultare un consumo inferiore al reale ( GUP Patti, 7 settembre 2023 ). Il contratto di energia elettrica è, infatti, un vero e proprio contratto di somministra- zione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole, sulla base di impegno di potenza, che determina l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia. Nel momento in cui il flusso di energia arriva al contatore del singolo utente, l’energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministratore a quella dell’utilizzatore e si realizza la c.d. traditio ; in questo momento l’energia perde i con- notati di cosa destinata a pubblico servizio (non è più, quindi, destinata a soddisfare l’esigenza generale della collettività) ma è un bene che contrattualmente viene assegnato al singolo contraente ed è al servizio del singolo utente.

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