Dossier un anno di riformaCartabia

Anche il Trib. Caltagirone (sentenza n. 399/2023) qualifica come destinate al pubblico servizio quelle che servono ad uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva , per volontà del detentore (o proprietario) o per le qualità intrinsecamente inerenti alla res (si pensi alle linee e vetture ferroviarie, agli elettrodotti, agli acquedotti, alle linee telefoniche e alle biblioteche). Così ricostruita la ratio dell’aggravante in parola, appare evidente come l’energia elet- trica oggetto di illecita sottrazione non possa essere annoverata tra le cose tra le cose destinate al pubblico servizio. Il godimento della stessa è assicurato, infatti, mediante appositi contratti di fornitura , stipulati tra l’ente erogatore e gli utenti, che usufrui- scono pertanto di tale res in forza di convenzioni private e dietro il pagamento di cor- rispettivo. 3.2. PROBLEMA DELLA MODIFICA "IN CORSA" DELLA CONTESTAZIONE Si pone il problema, già riscontrato ampiamente nella pratica, relativo alle modalità e al tempus di contestazione dell’aggravante . Con riguardo alla modalità, solo in presenza di una contestazione formale e specifica dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., sub specie di cose destinate a pubblico ser- vizio , potrà proseguire il processo senza che sia necessario acquisire la querela della so- cietà di distribuzione di energia elettrica, entro l’ordinario termine di tre mesi, decorrente dall’entrata in vigore dell’art. 85, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall’art. 5-bis d.l. n 162/2022, convertito in l. n. 199/2022. Tale circostanza aggravante rientra, infatti, sicura- mente nel novero delle circostanze aggravanti a contenuto “valutativo”. Di queste circo- stanze si è occupata in maniera specifica la Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24906/2019, Sorge , ove si è chiarito che la necessaria contestazione formale di un ag- gravante a contenuto “valutativo” deriva dalla considerazione del diritto dell’imputato a vedersi correttamente contestato il fatto di reato e le sue circostanze - e non attiene alla questione della diversa qualificazione giuridica del fatto -, desumibile dal sistema pro- cessuale penale interno e dai principi dettati dalla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che, all’art. 6, comma 3, lett. a), dispone che «ogni accusato ha diritto soprat- tutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico».

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