3.2.1. Se manca la specifica contestazione del bene di pubblico servizio difetta la correlazione tra accusa e sentenza Tale soluzione ha trovato conforto anche nelle prime pronunce della Suprema Corte. Cass. pen., Sez. 4, n. 44157/2023 , ha rigettato il ricorso della Procura che aveva dedotto la violazione della legge processuale derivante dalla errata lettura del tenore complessivo del capo di imputazione il quale, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe comunque fatto un intrinseco rife- rimento alla contestazione dell’aggravante dell’energia elettrica quale bene destinato al pubblico servizio , che resta perseguibile d’ufficio. I giudici di legittimità premettono che non si controverte in ordine alla astratta idoneità del furto di energia elettrica, in quanto res destinata a pubblico servizio, a concretizzare l'aggravante a effetto speciale regolata dall'art. 625 c.p., n. 7, (profilo su cui si è espres- sa, come visto, anche di recente la Corte Suprema e che, sembra, in via di obiter dictum, avallare), bensì sul rispetto del principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenu- to in sentenza, in relazione al principio dettato dall'art. 521 c.p.p. , quando - come nel caso di specie - non sia stato operato un espresso riferimento alla predetta fattispecie, contenendo l'atto di esercizio dell'azione penale la sola univoca contestazione all'aggra- vante prevista dall'art. 625 c.p., n. 2. Ciò posto, gli ermellini escludono che il fatto contestato all'imputata potesse essere qua- lificato nel senso richiesto dall'Ufficio ricorrente; in quanto, nel caso contrario, si incor- rerebbe nel vizio del suddetto principio di necessaria correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, in riferimento al disposto dell'art. 521 c.p.p.. A tale proposito, si richiama il principio espresso da Sez. 5, n. 10769/2008,(e che appare sicuramente applicabile al caso di specie); per la quale - in riferimento specifico al dispo- sto dell'art. 625 c.p., n. 2, - sussiste la violazione del principio di correlazione tra accu- sa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata.
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