Dossier un anno di riformaCartabia

Tale soluzione del resto è in assoluta armonia con il diritto sovranaziona- le, in forza della "regola di sistema" espressa dalla Corte EDU (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) in attuazione dell'art. 6 par. 3, lett. a) e b) della Convenzione EDU, che, nell'ordinamento nazionale costituisce fonte interpretativa integratrice del precetto di cui all'art. 117 Cost., comma 1, vincolante per il giudice in quanto del tutto compatibile con i principi in tema di equità processuale espressi dall'art. 111 Cost., comma 2. Nel solco tracciato dalla sentenza Drassich diversi arresti ( ex plurimis , Cass. pen., Sez. 6, n. 45807/2008) hanno ribadito come il potere di attribuire alla condotta in addebito una nuova e differente qualificazione giuridica presupponga una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla quaestio juris relativa, persino nel caso in cui la diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile , e ciò in quanto la difesa ben può esercitare differenti opzioni strategiche in ragione di tale diver- sa qualificazione. D'altra parte, sempre sul relativo tema, Cass. pen., Sez. 5, n. 7208/2021 , ha ritenuto che non sussista la violazione del principio di correlazione tra ac- cusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia imme- diatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'im- putato. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la mancanza dell'indicazione della locuzione normativa , unita alla sola indicazione dell'ENEL quale titolare della rete elettrica e quindi quale persona offesa dal reato, facciano ritenere - ai fini della tutela del diritto di difesa - come non adeguatamente delineata la descrizione della fattispecie cir- costanziale in oggetto , con la conseguenza che la stessa non poteva ritenersi compresa nell'imputazione originariamente contestata. D'altra parte, appare utilmente richiamabile anche il principio espresso da Cass. pen., Sez. Unite n. 24906/2019, Sorge, la quale – come visto – in relazione alla diversa fattispecie prevista dall'art. 476 c.p., ha argomentato che non può ritenersi legittimamente conte- stata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476 c.p., comma 2, qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.

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