Dossier un anno di riformaCartabia

Alla luce di tale percorso ermeneutico, Cass. pen., Sez. 4, n. 44157/2023 , conclude che, nel caso di specie, l'applicazione di tale principio porta a ri- tenere che non possa ritenersi contestata la relativa aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, in assenza, oltre che del riferimento normativo, an- che della descrizione della specifica natura della res sottratta, carenza non rimediabile per effetto del solo riferimento alla soggettività della perso- na offesa (nel caso di specie indicato meramente come "gestore"). A ciò si aggiunga l'evidente contraddittorietà del profilo di doglianza con cui da un lato si è dedotto che l'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 7, doveva pacificamente ritenersi evincibile dagli atti del procedimento, trattandosi di prelievo posto in essere in danno della rete elettrica nazionale, dall'altro ha lamentato la illegittimità della ritenuta preclusione alla contestazione suppletiva. 3.2.2. Il difetto di procedibilità comporta l’obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere Ciò posto, nasce l’ulteriore quaestio del tempus in cui procedere alla contestazione dell’ag- gravante nel furto di energia elettrica della destinazione a pubblica utilità.

Ci si è interrogati nelle aule giudiziarie se nel giudizio per il reato di fur- to aggravato ex art. 625 n. 2 c.p., pur essendo decorso il termine di cui all’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, senza che la persona offesa abbia presentato querela , nonché, in ipotesi, in difetto di sopravvenienze dibat- timentali all’uopo rilevanti, il PM di udienza – prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela – possa modificare l’imputazione , procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato procedibile d’ufficio (nella specie quella di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., per essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio).

È accaduto, infatti, in tanti processi che, decorso il termine del 30 marzo 2023, la Procura della Repubblica ha richiesto di modificare l’imputazione ai sensi dell’artt. 516, 517 c.p.p., aggiungendo alle aggravanti contestate quella del bene destinato al pubblico servizio. La risposta di alcuni giudici di merito è stata negativa in quanto la nuova contestazio- ne dell’aggravante, nei termini indicati, palesemente volta a consentire la prosecuzione del processo, comporterebbe un’ingiustificata modifica in peius a carico dell’imputato , chiamato attivamente a rispondere, con un’operazione ex post , di un reato ormai divenuto improcedibile il 31 marzo 2023 per mancata proposizione della querela da parte dell’avente

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